Civile Ord. Sez. 6 Num. 22483 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
Data pubblicazione: 22/10/2014
Premesso in fatto
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato le opposizioni agli atti esecutivi proposte avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 28 settembre 2010 ed ha dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da Caio nella procedura esecutiva immobiliare n. (Omissis) dello stesso Tribunale, intrapresa nei confronti di Tizio da Società di Delta (quale mandataria della Banca Alfa, Beta e Gamma), nella quale era intervenuta anche Mevia; ha compensato tra le parti le spese di merito.
Il ricorso è proposto con un unico motivo. Gli intimati non si difendono con controricorso, ma Caio ha depositato procura per partecipare alla discussione.
Col motivo di ricorso è dedotta violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., e specificamente dell'art. 565 cod proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che l’interventore tardivo Caio (in quanto intervenuto dopo l'udienza fissata ai sensi dell'art. 564 cod. proc. civ.), pur munito di titolo esecutivo, ma non di garanzia reale, potesse compiere atti d'impulso della procedura, ed in particolare chiedere la vendita, come da istanza accolta col provvedimento del g.e. oggetto di opposizione.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Ed, invero, il Tribunale ha escluso, in via principale, che Caio sia intervenuto dopo l'udienza prevista ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ., poiché ha escluso (con statuizione qui non impugnata) che tale potesse essere qualificata l'udienza del 7 settembre 2010. Ha tuttavia dato atto che l'intervento del Caio era stato spiegato dopo che il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato la vendita di un lotto, tanto da affermare che detto intervento <<pacificamente risulta avvenuto successivamente alla disposta vendita>> (pag. 6 della sentenza).
Dato ciò, coglie nel segno il ricorrente nel censurare l'affermazione della sentenza secondo cui il predetto intervenuto potesse provocare atti dell'espropriazione, in quanto munito di titolo esecutivo. Infatti, i creditori chirografari, quale risulta essere il Caio, intervenuti oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., concorrono alla distribuzione della parte residua del ricavato, ai sensi dell'art. 565 cod. proc. civ., ma non possono compiere atti dell'espropriazione poiché tale facoltà è riservata, dall'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati, quale non risulta essere il Caio. Questa regola, chiaramente enunciata dai citati articoli di legge, trova riscontro nel precedente, (erroneamente) citato dal Tribunale, di cui a Cass. n. 7296/03.
Pertanto, mentre è corretto il rigetto delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 28 settembre 2010, per la parte in cui ha ritenuto ammissibile l'intervento tardivo del Caio ed ha confermato la "sospensione" della distribuzione soltanto al creditore pignorante ed all'intervenuta Mevia, delle somme nella disponibilità della procedura, esso non è conforme a diritto per la parte in cui il detto provvedimento, accogliendo l'istanza di vendita dello stesso Caio, ha disposto la vendita dell'immobile pignorato con le statuizioni consequenziali.
In tali limiti, l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere accolta.".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state depositate memorie.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata nei limiti in cui ha affermato il diritto del creditore chirografario intervenuto tardivamente a provocare atti dell'espropriazione, restando ferma comunque la statuizione di ammissibilità dell'intervento tardivo di Caio. Potendo la causa essere decisa nel merito, seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese dell'intero giudizio vanno compensate atteso l'accoglimento soltanto parziale dei motivi di opposizione proposti dall'odierno ricorrente avverso l'intervento spiegato da Caio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara che, ferma restando l'ammissibilità dell'intervento tardivo di Caio, questi non ha diritto di provocare atti dell'espropriazione immobiliare n. (Omissis) R.ES.IMM. del Tribunale di Bologna. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione.