Cass. 13/05/2009, nr. 11036

Cassazione civile, 13 maggio 2009, n. 11036

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11036 Anno 2009

Presidente: PREDEN Roberto

Relatore: LANZILLO Raffaella

Data pubblicazione: 13/05/2009

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio - creditore intervenuto nella procedura esecutiva a carico di Caio – è stato escluso dalla vendita all'asta di un immobile sito in Comune di (Omissis) dal notaio delegato per le operazioni, dott. Sempronio, per non avere depositato tempestivamente la domanda di partecipazione.

Nell'avviso di vendita notificato al Tizio ai sensi dell'articolo 490 cod. proc. civ. l'asta era stata fissata per il (Omissis) presso la sede dell'Associazione notarile, con termine "fino alle ore 12 del giorno feriale lavorativo precedente all'incanto" per la presentazione delle domande.

Il Tizio aveva depositato la domanda sabato 6.12.2003, essendo festivi i giorni 7 e 8.12.2003, ed è stato escluso dall'asta - conclusasi con l'aggiudicazione dell'immobile ad altri (tale Mevio ) - poiché il sabato gli uffici dell'Associazione notarile osservano orario di chiusura.

Ha proposto ricorso al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 591 ter cod. proc. civ., deducendo di avere rispettato il termine, in quanto il sabato è giorno feriale. Il ricorso è stato respinto con ordinanza 26.4.2004, che il Tizio ha impugnato con reclamo proposto ai sensi dell'articolo 178 cod. proc. civ..

Il reclamo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché l'ordinanza impugnata non si era pronunciata sull'estinzione del procedimento; perché in ogni caso gli effetti dell'aggiudicazione erano venuti meno, essendo state presentate offerte in aumento del sesto, che avevano dato luogo ad un nuovo incanto, e perché in ogni caso la pubblicità commerciale della vendita sul quotidiano La Nuova Venezia, indicava inequivocabilmente come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno (Omissis), alle ore 12.

Il Tizio propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Sempronio con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- È pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente in relazione alla natura ordinatoria e non decisoria ne' definitiva del provvedimento impugnato.

L'eccezione è fondata.

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il reclamo proposto dallo stesso ricorrente contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione, provvedimento che aveva a sua volta rigettato l'impugnazione di un atto del procedimento esecutivo (non ammissione del ricorrente alla vendita all'incanto).

Il Tribunale di Venezia ha qualificato il reclamo come atto proposto ai sensi dell'articolo 178 cod. proc. civ.; il ricorrente, con il quarto motivo, assume che si sarebbe trattato di reclamo ai sensi dell'articolo 177 cod. proc. civ. e che solo erroneamente sarebbe stato richiamato l'articolo 178 c.p.c. nell'intestazione dell'atto.

Resta il fatto che, nell'uno e nell'altro caso, l'ordinanza del Tribunale non ha carattere definitivo, potendo essere sempre modificata o revocata da altro provvedimento del Collegio (nel caso dell'articolo 178) o dallo stesso giudice che l'ha emessa (nel caso dell'articolo 177 cod. proc. civ.).

Il provvedimento, pertanto, non ha carattere decisorio ne' definitivo, quindi non è idoneo ad incidere immediatamente sulla posizione di diritto sostanziale della parte, ed in quanto tale non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 2005 n. 19487, in relazione a un'ordinanza relativa alla sospensione dell'esecuzione; Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24321 in relazione ad un'ordinanza istruttoria).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 4.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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