Giurisprudenza

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Trovati 158 risultati

Spettano all’ex esecutato i frutti (canoni) maturati nel corso della procedura poi estinta.

Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

Cassazione civile, Sez. III, 9 marzo 2026, n. 5330 - Pres. Frasca, Est. Fanticini

L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.

In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Cassazione civile, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 - Pres. De Stefano, Est. Rossi

La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.

Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669- terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4501 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. a carico dell’aggiudicatario non può essere emesso a favore dell’esecutato.

Il decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario decaduto, previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c., non può essere emesso a favore dell’esecutato nell’ipotesi in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non avendo la finalità di ripagare i crediti col ricavato dalla vendita, bensì quella di risarcire i creditori del danno cagionato dall’inadempimento.

Cassazione civile, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 - Pres. De Stefano, Est. Crivelli

La Cassazione fra il punto sui rapporti fra responsabilità extracontrattuale del professionista delegato e l’azione per responsabilità civile del giudice dell’esecuzione

Contro l’agire del professionista delegato ex 591- bis c.p.c. non è ammissibile l’azione speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, potendo egli essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’incarico svolgimento dell’attività delegata solo ai sensi dell’art. art. 2043 cod. civ., ove siano ravvisabile il dolo o la colpa non lieve. Piuttosto, i presupposti per l’azione ai sensi della legge n. 117 del 1988 possono configurarsi in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione nel quale sia sfociato l’atto del professionista delegato, previo inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti. In tal caso, l’azione ex legge n. 117 del 1988 può essere proposta anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale

Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591- bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 cod. civ. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

Il professionista delegato è un ausiliario del giudice dell’esecuzione

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, estende l’applicabilità della relativa disciplina.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore

La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata. Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

Il contraddittorio con le parti non è necessario nell’attività dell’esperto stimatore

All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

Il pignoramento dell’immobile non si estende ai canoni di locazione non ancora scaduti già assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

La pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato di adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione, a opera di altri creditori, di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni.

Cassazione civile, Sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195 - pres. F. De Stefano, est. R. Rossi

Le Sezioni Unite rispondono ad un quesito pregiudiziale: è un valido come titolo esecutivo il mutuo avente ad oggetto l’erogazione di somme immediatamente vincolate in favore del mutuante

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Cassazione civile, Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5968 - pres. D’Ascola, est. De Stefano

Sezioni Unite: il mutuo c.d. solutorio è un valido titolo esecutivo

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.

Cassazione civile, Sez. I, 5 marzo 2025, n. 5841 - pres. D’Ascola, est. Iannello

L’ipoteca sopravvive all’acquisto a titolo originario del bene ipotecato

L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale – come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 – non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Cassazione civile, Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 565 - pres. De Stefano, est. Fanticini

Inopponibilità dell'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione

L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario)

Cassazione civile, Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 565 - pres. De Stefano, est. Fanticini

La confisca edilizia dell’immobile abusivo non estingue l’ipoteca e il creditore può procedere esecutivamente contro il Comune, quale terzo acquirente del bene ipotecato

È costituzionalmente illegittimo dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), « nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire », nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto. La confisca edilizia dell’immobile abusivo - configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente - finisce col far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale egli è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite. Pertanto, le norme sopra indicate, nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca, strumento di garanzia volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva, violano gli artt. 3, 24 e 42 Cost. Ne deriva che la confisca edilizia ex art. 7, comma 3, legge n. 47 del 1985 o ex art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 non frappone ostacoli alla esperibilità – da parte del creditore ipotecario – della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune che ha acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, talché l’ente pubblico deve essere considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente (artt. 2858 ss.) del bene ipotecato.

Corte Costituzionale, 3 ottobre 2024, n. 160 - pres. Barbera, rel. Navarretta

Alla responsabilità del professionista delegato non si applica la disciplina speciale dei magistrati

Il sistema dei rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato non implica il pieno esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato, in quanto la legge processuale si limita a prevedere la delegabilità di un’ampia gamma di atti del processo esecutivo che, tuttavia, resta diretto dal giudice dell’esecuzione. Pertanto, il professionista delegato potrà essere chiamato a rispondere del suo operato in via ordinaria, per colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., non applicandosi all’ausiliario la speciale disciplina di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Cassazione civile, Sez. III, 25 settembre 2024, n. 25698 - pres. Scrima, est. Valle

L’ufficiale giudiziario non può rifiutare la notifica dell’atto di pignoramento

L’ufficiale giudiziario, in quanto ausiliario e non «organo giurisdizionale», può rifiutare la notifica dell’atto di pignoramento solo quando il documento presentato per l’avvio dell’azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo; non possono, invece, essere riconosciuti all’ufficiale giudiziario poteri di controllo sulle condizioni formali relative al  quo-modo   della procedura, la cui verifica è comunque riservata al giudice, sempre che questo sia investito di una tempestiva opposizione   ex   art. 617 cod. proc. civ.

Cassazione civile, Sez III, 23 maggio 2024, n. 14478 - Pres. G. Travaglino, Cons. Rel. G. Fanticini

Inammissibile in rinvio pregiudiziale in tema di obbligatorietà dell’iscrizione del recuperatore di crediti nell’albo ex art. 106 TUB

È inammissibile il rinvio pregiudiziale, con cui il Tribunale di Brindisi ha chiesto alla S.C. di “pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza”, “in relazione all’ipotesi in cui la cessione intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, dunque né vigilati, né conformati nel proprio assetto organizzativo”. Infatti, il rinvio pregiudiziale non può trasformarsi in un improprio meccanismo rivolto a riconsiderare o a censurare, sotto questo o quel profilo, decisioni già adottate in sede di legittimità e non può essere incentrato sul dissenso da un precedente di legittimità [segnatamente, Cass. 7243 del 18/03/2024]. Il che porta a ritenere, in conclusione, che la novità della quaestio iuris è esclusa dalla presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti, non rilevando che il giudice a quo abbia manifestato di non condividere tali pronunce. L’istituto della nomofilachia preventiva non costituisce un mezzo rivolto a sollecitare la riconsiderazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità già chiaramento espresso.

Cassazione civile, Corte di Cassazione, Decreto del Primo Presidente, 17 maggio 2024, n. 13749 - est. Cassano

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