Cass. 30/09/2015, nr. 19573

Cassazione civile, 30 settembre 2015, n. 19573

Civile Sent. Sez. 6 Num. 19573 Anno 2015

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

Data pubblicazione: 30/09/2015

 

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Sempronio nei confronti di Caia e Tizia e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità degli atti dell'esecuzione per obblighi di fare compiuti ad istanza di queste ultime in data 8 e 9 luglio 2003, condannando le opposte al pagamento delle spese di lite, liquidate in 173,50 per spese ed in € 20.270,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Le Caia — Tizia avevano agito esecutivamente in forza di sentenza del Tribunale di Salerno n. 2444/01, di condanna di Sempronio a rimuovere le opere che impedivano alle creditrici l'accesso secondario all'immobile di loro proprietà sito in Positano; il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Amalfi, nell'ambito della procedura esecutiva n. (Omissis) RG. E., adito con ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., aveva stabilito le modalità esecutive con ordinanza del febbraio 2003, alla quale si era dato corso; con atto depositato il 12 giugno 2003 l'esecutato Sempronio aveva presentato un'istanza al giudice dell'esecuzione, in seguito alla quale era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al g.e. in data 24 settembre 2003; avendo l'esecutato presentato un altro ricorso, il giudice dell'esecuzione, in data 9 luglio 2003, aveva sospeso il processo esecutivo fino al 24 settembre 2003; con altra ordinanza del 18 luglio 2003 (emessa a seguito di un terzo ricorso dell'esecutato), il giudice dell'esecuzione, confermando il provvedimento di fissazione dell'udienza del 24 settembre 2003, aveva altresì confermato la sospensione dell'esecuzione disposta il 9 luglio 2003 ed aveva ordinato <<di conseguenza, nel rispetto dei pregressi provvedimenti del 25/06/03 e del 9/07/03, il ripristino dello stato dei luoghi, autorizzando il Sig. Sempronio allo smontaggio di tutte le opere in quanto eseguite in violazione delle riferite ordinanze, servendosi della medesima impresa ed anticipandone i costi, con cessazione provvisoria del passaggio nel corridoio ed attraverso il vano porta prospiciente nel locale dell'esponente>>; le odierne ricorrenti avevano proposto opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione e si erano costituite per resistere all'istanza depositata il 12 giugno 2003.

Con la sentenza qui impugnata è stato deciso un procedimento, preceduto dalla presentazione di quest'ultima istanza, ma direttamente originato dalla presentazione, in data 14 luglio 2003, di apposito ulteriore ricorso dell'esecutato; al ricorso hanno fatto seguito la comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione in data 6 agosto 2003 e, dopo la costituzione delle opposte, il provvedimento del giudice del 9 agosto 2003, col quale sono state date disposizioni per il prosieguo; la prima udienza è stata tenuta il 24 settembre 2003; quindi, il giudizio è proseguito secondo le norme del rito ordinario di cognizione.

Col ricorso introduttivo l'opponente Sempronio ha lamentato, tra l'altro, l'invalidità degli atti di esecuzione compiuti in data 8 e 9 luglio 2003, come da verbali in pari data redatti; ha, in particolare, contestato -per quanto si legge in sentenza- la mancanza di regolarità formale di tutte le attività svolte dopo l'accesso del 20 maggio 2003 e fino all'8/9 luglio 2003 perché eseguite, in assenza dell'ufficiale giudiziario, dal direttore dei lavori in virtù di sue decisioni, senza il rispetto del contraddittorio e senza riferire all'ufficiale giudiziario perché questi si rivolgesse al giudice con istanza ai sensi dell'art. 613 cod. proc. civ., e malgrado i provvedimenti del giudice dell'esecuzione del 26 giugno 2003 e del 9 luglio 2003 (entrambi, secondo l'opponente, comportanti sospensione dell'esecuzione).

Il Tribunale di Salerno ha ritenuto <<viziate le attività con cui si è svolta l'esecuzione dopo l'accesso del 20/5/03>> per le ragioni esposte dall'esecutato, poi opponente. Ha quindi accolto, come detto, l'opposizione agli atti esecutivi <<proposta avverso le attività dell’8 – 9/7/03>> ed ha condannato le opposte al pagamento delle spese di lite, liquidate come detto sopra.

Avverso la sentenza ricorre Caia, in proprio e quale procuratrice speciale di Tizia, affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi. Sempronio si difende con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

2.- Logicamente preliminare è l'esame del secondo motivo, atteso il carattere decisivo ed assorbente della censura. Questa è dedotta come violazione degli artt. 60, 612, 613 e 617 cod. proc. civ. ed error in procedendo, oltre che difetto di motivazione.

La ricorrente -dopo aver esposto le ragioni dell'opposizione di Sempronio, concernenti le attività esecutive poste in essere, nel processo esecutivo, dal direttore dei lavori designato dal giudice dell'esecuzione e dopo aver riprodotto le ragioni della decisione, concernente, a sua volta, il comportamento del direttore dei lavori deduce che il Tribunale avrebbe dovuto reputare inammissibile l'opposizione, perché proposta avverso atti e/o attività materiali del direttore dei lavori. Sostiene che l'opposizione agli atti esecutivi è ammessa solo avverso atti e provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

2.1.- Il motivo è fondato.

Va qui ribadito il principio, espresso dai precedenti di legittimità richiamati in ricorso, per il quale <<il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ..>> (così Cass. n. 7674/08, nonché già Cass. n. 3030/92).

2.2.- Pertanto, tutto ciò che rileva ai fini della decisione del presente ricorso è l'individuazione dell'atto o degli atti impugnato/i dall'opponente Sempronio col ricorso depositato il 14 luglio 2003.

Orbene, l'oggetto di questa opposizione agli atti esecutivi è costituito esclusivamente da atti e da attività del direttore dei lavori.

Non risulta impugnato alcun atto del giudice dell'esecuzione.

Anzi, tutti gli atti del giudice indicati dall'opponente Sempronio (provvedimento del 25 giugno 2003 col quale era stata fissata la comparizione delle parti dopo la presentazione dell'istanza del 12 giugno 2003; provvedimento del 9 luglio 2003 di sospensione dell'esecuzione; provvedimento del 18 luglio 2003 di conferma della sospensione dell'esecuzione) sono richiamati a sostegno della sua posizione di esecutato (per la quale il processo esecutivo non avrebbe potuto essere proseguito dopo l'accesso del 20 maggio 2003, ed in particolare con le attività poste in essere dal direttore dei lavori nelle date dell'8 e del 9 luglio 2003).

In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto.

3.- Questo accoglimento comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, ult. co., cod. proc. civ., e l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso, riguardanti, il primo, la regolarità formale del procedimento concluso con la sentenza qui cassata (perché, secondo le ricorrenti, sarebbe stato avviato a seguito di un'istanza presentata ai sensi dell'art. 613 cod. proc. civ. da soggetto non legittimato) e, gli altri due, la liquidazione delle spese del grado di merito.

In applicazione del principio di diritto sopra ribadito, va reputato che non avrebbe potuto essere proposta, ed è perciò inammissibile, l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da Sempronio con ricorso depositato il 14 luglio 2003 nella procedura esecutiva per obblighi di fare avente il a 77/01 R.G. E. del Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Amalfi, poiché non avente ad oggetto atti del giudice dell'esecuzione, ma soltanto atti ed attività compiuti da un suo ausiliario, in specie dal direttore dei lavori designato dal giudice, unitamente all'ufficiale giudiziario, per il compimento dell'attività esecutiva ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 612, comma secondo, cod. proc. civ..

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, nel testo originario del codice di rito (non essendo applicabili al presente giudizio, introdotto con ricorso del 2003, le modifiche apportate dalla legge n. 263 del 2005 e succ. mod.).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per questi motivi

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata (avente il n. 2821/14, resa nel giudizio n. 123/03 R.G.) e dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Sempronio con ricorso depositato il 14 luglio 2003 nell'ambito del processo esecutivo per obblighi di fare pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Amalfi, col n. (Omissis) R.G.E.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della parte ricorrente, nell'importo complessivo di € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.

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