Trib. Bari 18/09/2017

Tribunale, 18 settembre 2017

Tribunale di Bari 18 settembre 2017

Seconda Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL G.E.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7/06/2017;

ritenuta che l’istanza, contenuta nell’atto di opposizione, di dichiarare l’illegittimità della richiesta formulata dal Delegato al gestore del servizio elettrico di versamento delle somme dovute dallo stesso in ragione della produzione dell’impianto fotovoltaico in favore della procedura a far data dal pignoramento (e conseguentemente di dichiarare il diritto all’accredito delle somme ricavate da detto impianto in favore della stessa OMISSIS) sia (oltre che infondata nel merito per le ragioni in seguito illustrate sulla ulteriore istanza proposta dall’opponente) inammissibile, poiché la stessa avrebbe dovuto semmai formare oggetto di ricorso al GE ex art. 591 ter cpc,

ritenuto che la richiesta formulata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (o subordinatamente 619 c.p.c.) di escludere l’impianto fotovoltaico dal pignoramento poiché lo stesso non risulta stabilmente incorporato al lastrico solare sia infondata;

ritenuto, infatti, che l’impianto in questione sia stato correttamente colpito dal pignoramento poiché in primo luogo l’acquirente del diritto di superficie era ben consapevole, all’atto della costituzione del diritto, della presenza dell’ipoteca sul lastrico solare e quindi dell’eventualità di poter subire a sua volta l’espropriazione in virtù del disposto degli art. 2812 e 2858 c.c. ed in secondo luogo la circostanza che l’impianto non risulti stabilmente ancorato al lastrico mediante sistemi di fissaggio non è sufficiente a farlo qualificare come bene mobile, secondo quanto previsto dalla Circolare del 19/12/2013 n. 36 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, ed in conformità con quanto stabilito con univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità; (Cass. Sez. 6 – 5 sentenza n. 3500 del 20/02/2015)

ritenuto pertanto che non possono ravvisarsi in alcun modo i gravi motivi invocati, alla luce della rilevata carenza del fumus boni iuriis dell’opposizione, e che, dunque, la richiesta di sospensione debba essere rigettata;

osservato, quanto alle spese processuali, che:

- La giurisprudenza di questo Ufficio si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell’opposizione (tanto all’esecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nel giudizio di merito, il quale resta, tuttavia, solo eventuale (Cass. n. 22503/2011);

- alla liquidazione delle competenze difensive deve procedersi secondo i parametri della tariffa professionale stabiliti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate e applicando, del pertinente scaglione tabellare, per le fasi di studio, introduttiva, e decisoria la misura minima, data la semplicità delle questioni trattate, mentre viene esclusa la insussistente fase istruttoria;

P.q.m.

applicati gli artt. 615 ss c.p.c.;

RIGETTA l’istanza di sospensione dell’esecuzione;

ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l’introduzione del merito;

CONDANNA l’opponente, al pagamento, delle spese processuali della presente fase sommaria, che liquida in €. 3.713,00, oltre a rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, i favore della opposta. Si Comunichi.

Bari 13/09/2017

Il G.E. Achille Bianchi

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