Giurisprudenza

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Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita “esattoriale” e revocare l’aggiudicazione per carenze di custodia e pubblicità.

Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. - norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato - se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

Tribunale, Bolzano, 12 maggio 2026 - Giudice T.Fleischmann

Decadenza dell’aggiudicatario che non rende la dichiarazione antiriciclaggio

L’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario di rendere la dichiarazione antiriciclaggio negli stessi termini perentori previsti per il versamento del saldo prezzo, è espressamente previsto dalla legge (per le procedure iniziate dopo il 28.2.2023), a nulla rilevando la mancata indicazione di tale adempimento tanto nell’ordinanza di vendita, quanto nel successivo avviso redatto dal professionista delegato. Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa e non sussistano i presupposti per la concessione della rimessione in termini, il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e pronunciare la perdita della cauzione versata, con l’avvertimento a quest’ultimo che ove il prezzo ricavato dalla vendita successiva, maggiorato della cauzione confiscata, dovesse essere inferiore a quello dell’aggiudicazione decaduta, potrà essere condannato al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c.    

Tribunale, di Foggia, 17 aprile 2026 - G.E. Dott.ssa Teresa Barile

Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto - identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis , con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

Tribunale, di Genova, 25 marzo 2026 - Est. Fanticini

L'ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore

Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.

Tribunale, Barcellona Pozzo di Gotto, 23 luglio 2025 - est. Lo Presti

È inesistente il pignoramento che non è stato notificato all’amministratore di sostegno

Va dichiarata, anche d’ufficio, l’inesistenza del pignoramento avente per oggetto immobili di proprietà del debitore esecutato sottoposto ad amministrazione di sostegno, quando l’atto di pignoramento non sia stato notificato all’amministratore di sostegno, il quale, in ipotesi di amministrazione di sostegno sostitutiva, è l’unico soggetto legittimato a ricevere la notifica, mentre, in ipotesi di amministrazione di sostegno assistenziale, deve ricevere l’atto al pari dell’amministrato, affinché gli sia consentito svolgere la sua funzione di assistenza, tenuto conto dei gravosi effetti di carattere sostanziale che il pignoramento esplica sul patrimonio dell’amministrato.

Tribunale, di Verona, 9 luglio 2025 - Est. dott. Attilio Burti

Esecuzione immobiliare: la richiesta di distribuzione parziale delle somme da conversione del pignoramento impedisce la restituzione al debitore in caso di estinzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Nel processo esecutivo immobiliare, il deposito dell’istanza di distribuzione parziale delle somme ricavate dalla conversione del pignoramento, avvenuto anteriormente all’ordinanza di estinzione del procedimento (nella specie avutasi ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.), impedisce la restituzione delle somme al debitore esecutato, con conseguente attribuzione delle giacenze ai creditori che abbiano formulato tempestiva richiesta di partecipazione alla distribuzione.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

Conversione del pignoramento: sorte delle somme versate dal debitore in caso di estinzione del processo esecutivo ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Le somme versate dal debitore ai fini della conversione del pignoramento costituiscono parte integrante dei beni pignorati e, anche in caso di versamento omesso o tardivo, rientrano a pieno titolo nella nozione di “somma ricavata” di cui agli artt. 495, 509 e 510 c.p.c., concorrendo alla formazione della massa attiva da distribuire. Tuttavia, qualora il processo esecutivo si estingua ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., le somme ricavate dalla procedura esecutiva per la conversione del pignoramento – e mai entrate nella sfera patrimoniale dei creditori – non potranno che essere restituite al debitore.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

Il G.E.può integrare l’ordinanza di estinzione ex art. 164-bis per disporre sulle somme da conversione del pignoramento secondo le regole sulla correzione per errore materiale

In difetto di impugnazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., il Giudice dell’Esecuzione conserva il potere, alla luce di fatti sopravvenuti, di adottare provvedimenti relativi alla destinazione delle somme versate dal debitore a titolo di conversione del pignoramento e giacenti sul libretto intestato alla procedura; in tale contesto, il G.E. può, pertanto, integrare il provvedimento di estinzione, nella parte in cui non statuisca in merito all’attribuzione delle giacenze in favore dell’ “avente diritto”, mediante atto consequenziale alla declaratoria di improseguibilità, secondo le forme previste per la correzione dell’errore materiale da omissione.

Tribunale, di Torre Annunziata, 20 maggio 2025 - est. Emanuela Musi

L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva non interrompe la prescrizione.

L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva - svolto al solo scopo di verificare che le operazioni divisionali non pregiudichino la garanzia reale e senza proporre alcuna autonoma domanda nei confronti del debitore - non costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., non valendo nemmeno quale intervento nel distinto e autonomo processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

L’iscrizione di ipoteca giudiziale non interrompe la prescrizione.

L’iscrizione di ipoteca giudiziale non costituisce un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., perché non è diretta al debitore o destinata a pervenire nella sua sfera di conoscenza, né è assimilabile all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, la quale è preceduta da una comunicazione personale al debitore (preavviso d’ipoteca) e seguita da una notifica al contribuente di avvenuta iscrizione.

Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

Non sono ripetibili dal debitore ammesso alla conversione le somme medio tempore assegnate al creditore, pur in caso di successiva trasformazione del titolo

In caso di ammissione del debitore al beneficio della conversione, la trasformazione del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, che si sia visto ridurre l'entità della pretesa creditoria, non consente al debitore di ripetere le somme medio tempore assegnate al detto creditore ovvero corrisposte agli ausiliari, a titolo di spese privilegiate,  non potendo quanto alle prime il G.E. ordinarne la restituzione e costituendo le seconde spese dell’esecuzione causate dall’inadempimento del debitore, che resta comunque conclamato alla stregua del nuovo titolo

Tribunale, di Torre Annunziata, 22 gennaio 2025 - est. Emanuela Musi

Incidenza della caducazione e trasformazione del titolo esecutivo nel sub procedimento di conversione

La riforma della sentenza di primo grado che abbia rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, in forza del quale era stata intrapresa l'esecuzione, che implichi la condanna del debitore esecutato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta nel decreto ingiuntivo, determina un fenomeno di trasformazione del titolo, che consente di conservare l'efficacia degli atti esecutivi compiuti, pur rendendo necessaria al contempo, nel caso di precedente ammissione del debitore al beneficio della conversione, la rideterminazione della somma da sostituire al pignorato; viceversa, il venir meno del provvedimento giudiziale che aveva consentito l'intervento del creditore per effetto della integrale riforma in appello comporta l'espunzione del relativo credito dall'importo determinato ex art. 495 c.p.c.

Tribunale, di Torre Annunziata, 22 gennaio 2025 - est. Emanuela Musi

Condizioni per la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.

Poiché l’istanza di proroga del termine per deposito della documentazione ipocatastale dev’essere sorretta da “giusti motivi” ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., il creditore richiedente è onerato di esplicitare le ragioni - quantomeno plausibili e verosimili, benché non necessariamente gravi o specificamente circostanziate - per le quali non ha potuto ottenere tempestivamente detta documentazione.

Tribunale, di Bari, 20 gennaio 2025 - Giudice dott.ssa Marisa Attollino

Il giudice non può rimettere in termini l’offerente che ha presentato un’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche”.

La presentazione dell’offerta con modalità difformi dalle specifiche ministeriali prescritte dal sistema delle vendite telematiche (nella specie, il rifiuto era stato automaticamente generato dalla piattaforma ministeriale delle vendite telematiche rilevando che “ non è presente l’allegato pacchetto offerta firmato dal Ministero (file formato .zip.p7m) ”) determina un vizio tecnico della partecipazione alla vendita che non può essere superato dal Giudice assegnando all’interessato un nuovo termine per presentare l’offerta nel modo corretto, altrimenti verificandosi una non consentita violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

Tribunale, di Bari, 16 gennaio 2025 - Pres. Est. dott. Antonio Ruffino

Deposito ex art. 567 c.p.c., diligenza del creditore e proroga del termine

La riduzione del termine per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. operata dal legislatore con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone al creditore procedente di attivarsi tempestivamente per acquisirla, anche prima che sia stata effettuata la trascrizione del pignoramento, non sussistendo altrimenti i giusti motivi per disporre la proroga del termine.

Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex. art. 567 c.p.c.

Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex art. 567 c.p.c.

La riduzione del termine per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. operata dal legislatore con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone al creditore procedente di attivarsi tempestivamente per acquisirla, anche prima che sia stata effettuata la trascrizione del pignoramento, non sussistendo altrimenti i giusti motivi per disporre la proroga del termine.

Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex art. 567 c.p.c.

Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

Pignoramento presso il proprietario, titolare dell'intero, della quota indivisa originariamente appartenete al debitore revocato: validità dell'atto e conseguenze processuali

A seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, è valido il pignoramento della quota indivisa del diritto di proprietà originariamente appartenente al debitore, anche laddove il terzo sia titolare della restante parte, non avendo il creditore il potere di aggredire esecutivamente anche quest’ultima, ossia l’intero. In tal caso, difettando la pluralità di contitolari del diritto, non potrà tuttavia sospendersi il processo per l’introduzione del giudizio endoesecutivo di divisione, dovendosi invece disporre la vendita della quota indivisa.

Tribunale, Barcellona Pozzo di Gotto, 8 ottobre 2024 - est. Lo Presti

Omesso svincolo della somma conferita dal mutuatario in deposito a scopo di garanzia: rilevanza e limiti

In tema di mutuo fondiario, il mancato svincolo della somma conferita in deposito cauzionale a scopo di garanzia può assumere rilievo esclusivamente come fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto di credito del mutuante, nella misura in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 1243 c.c. e sempre che il debitore eccepisca la compensazione, non essendo rilevabile d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.); non anche per negare la natura di titolo esecutivo del contratto concluso nelle forme prescritte dall’art. 474, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

Tribunale, Barcellona Pozzo di Gotto, 3 ottobre 2024 - est. Lo Presti

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