Nel caso in cui l’espropriazione forzata non approdi, per qualsiasi ragione, alla vendita e alla distribuzione del ricavato, la liquidazione del compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. deve farsi in base al valore di stima dell’immobile, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 518, terzo comma, c.p.c. nel caso di espropriazioni mobiliari, non potendo trovare diretta applicazione il diverso criterio posto dall’art. 161, terzo comma, disp. att. c.p.c., che fa riferimento al ricavato della vendita.