Nella valutazione dell’opera dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c., ai fini della liquidazione dei compensi allo stesso spettanti, il giudice può applicare il criterio residuale delle vacazioni di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato per adempiere all’incarico comprendente, ai sensi dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., compiti che esorbitano dalla mera stima dell’immobile, quali le verifiche urbanistico-edilizie o della congruità del canone di locazione.