Commento a Cassazione civile, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4007 - pres. Travaglino, est. Guizzi

La disciplina dell'esecuzione provvisoria, ex art. 282 c.p.c., si applica solo alle sentenze di condanna

La Suprema Corte ha confermato che la disciplina dell’esecuzione provvisoria, ex art. 282 c.p.c., si applica solo alle sentenze di condanna

Per un esame approfondito del caso di specie è opportuno evidenziare il principio richiamato dalla Suprema Corte in base al quale - indipendentemente dalla natura dichiarativa o costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione - l’efficacia retroattiva della pronuncia stessa è limitata, ai sensi dell’art. 757 c.c., all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati a ciascun condividente in proporzione del valore delle relative quote.

L’effetto dichiarativo-retroattivo della divisione comporta, dunque, che ogni condividente sia considerato titolare ex tunc (sin dal momento dell’apertura della successione) dei beni ai medesimi attribuiti, a condizione che si abbia una distribuzione di tutti i beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote.

La natura dichiarativa della divisione (sia giudiziale che negoziale) attiene, pertanto, esclusivamente all’effetto finale, vale a dire all’attuazione della titolarità esclusiva delle porzioni o dei singoli beni attribuiti in concreto a ciascun condividente e che si considerano ad ognuno spettanti sin dall’origine della comunione.

In sostanza lo stato d’indivisione viene considerato come se non fosse mai sorto; la comunione (per tutto il tempo della sua durata) è rappresentata come una realtà di fatto e di diritto che genera effetti materiali e giuridici (dai quali non si può prescindere); si ritiene, inoltre, che questa situazione permanga fino alla pronunzia dei provvedimenti definitivi con i quali si realizza lo scioglimento della comunione, con la consequenziale divisione dei beni.

Prima di tale esito non sussiste alcun debito o credito in capo ai condividenti, poiché la principale finalità del giudizio di divisione è quella di assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, facendo precedere tale attività dalla stima dei beni.

Da quanto suesposto deriva che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c., che il ricorrente ritiene sia stata violata, viene legittimamente applicata (indipendentemente dalla natura costitutiva o dichiarativa della sentenza emessa nel giudizio di divisione) soltanto alle pronunce di condanna, che sono le uniche idonee (per la loro peculiarità) a costituire titolo esecutivo.

Infatti, il concetto stesso di esecuzione, che comporta la necessità di uniformare la realtà al “decisum”, manca sia nelle sentenze costitutive che in quelle di accertamento.

Tali ultime pronunce, dunque, non possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, poiché le statuizioni di cui all’art. 282 c.p.c., nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, si riferiscono necessariamente soltanto a quelle di condanna che vengono poste in esecuzione con i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito.

L’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato, infatti, ha riguardo al momento della sua pronuncia, con la conseguenza che la norma di cui all’art. 282 c.p.c. non può che trovare attuazione solo nelle ipotesi di pronunce di condanna (le uniche, come si è visto, che possano costituire titolo esecutivo).

Con riferimento al secondo motivo di ricorso (ritenuto anch’esso infondato) il Supremo Collegio ha sostenuto che il notaio, nell’espletamento delle operazioni divisionali, non compie una prestazione professionale qualificabile come prestazione d’opera intellettuale (ai sensi dell’art. 2230 c.c.), bensì svolge tale attività in qualità di ausiliario del giudice (ex artt. 68, comma 2, e 786 c.p.c.).

Addirittura viene riconosciuta a detta prestazione, sotto l’aspetto strutturale, natura amministrativa e non giurisdizionale, in quanto al notaio sono attribuiti solo quei poteri istruttori del g.i. rivolti alla individuazione del contenuto della quota. Inoltre, il medesimo non può disporre l’assunzione di mezzi di prova, né può nominare un esperto per la formazione sia della massa da dividere che delle quote - prerogativa quest’ultima riservata esclusivamente al giudice che, su richiesta del notaio stesso o delle parti, può procedere ex art. 194 disp. att. -.

A sostegno di tale tesi è stato evidenziato, altresì, che il notaio, nella detta veste di organo amministrativo, si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare, vale a dire l’avviso, al quale non si applicano i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite  ad istanza del giudice.

 

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