La disciplina dell'esecuzione provvisoria, ex art. 282 c.p.c., si applica solo alle sentenze di condanna

La disciplina dell’esecuzione provvisoria, di cui all’art. 282 c.p.c., viene legittimamente applicata (indipendentemente dalla natura costitutiva o dichiarativa della sentenza emessa nel giudizio di divisione) soltanto alle pronunce di condanna, che sono le uniche idonee (per la loro peculiarità) a costituire titolo esecutivo.

Il notaio, nell’espletamento delle operazioni divisionali, non compie una prestazione professionale qualificabile come prestazione d’opera intellettuale (ai sensi dell’art. 2230 c.c.), bensì svolge tale attività in qualità di ausiliario del giudice (ex artt. 68, comma 2, e 786 c.p.c.).

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