Cass. 05/07/2006, nr. 15294

Cassazione civile, 1 aprile 2006, n. 15294

 

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15294 Anno 2006

Presidente: CALFAPIETRA Vincenzo

Relatore: MALPICA Emilio

Data pubblicazione: 05/07/2006

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 7 ottobre 1996 Caio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Tizia al fine di sentir trasferire ex art. 2932 c.c., in suo favore, la proprietà del complesso immobiliare, sito in Pozzuoli, che quest'ultima gli aveva promesso in vendita, per il prezzo di L. 500 mln, come da scritture del 29 novembre 1995, 24 giugno 1996 e 11 luglio 1996.

Assumeva l'attore che, pur dovendo l'atto pubblico essere stipulato entro il 31 dicembre 1997, aveva versato alla convenuta acconti per l'importo di 360 mln e aveva eseguito lavori per l'importo di L. 300 min sull'immobile il cui possesso gli era stato regolarmente trasferito.

Precisava il Caio che, stante il comportamento della Tizia che gli aveva rivolto continue richieste di denaro e aveva affermato di non ricordare nè il contenuto delle richiamate scritture nè la ricezione degli acconti, aveva invitato la convenuta a comparire innanzi al notaio per il rogito dichiarandosi disposto a pagare il residuo prezzo alle condizioni pattuite nel contratto.

In giudizio si costituiva la convenuta, contestando il fondamento della domanda, frutto a suo dire di una dolosa macchinazione in suo danno posta in essere dal Caio che, approfittando delle sue menomate condizioni mentali, prima ne aveva carpito la fiducia e poi l'aveva indotta a firmare documenti senza preventivamente leggerli.

Tizia, inoltre, deduceva che le firme apposte sotto la quietanza dell'11 luglio 1996 e sotto il contratto preliminare del 24 giugno 1996 non erano autografe.

Tutto ciò premesso, la Tizia, previa richiesta di riunione del presente giudizio ad altro promosso contro Caio per i medesimi fatti, chiedeva dichiararsi l'invalidità dei menzionati atti o, in subordine, la loro rescissione o la risoluzione del preliminare del 29 novembre 1995 con condanna del Caio al risarcimento dei danni.

All'esito dell'istruzione il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 gennaio 1999, rigettò le domande proposte dalla Tizia e, in accoglimento di quelle del Caio, trasferì a quest'ultimo il complesso immobiliare, previo versamento del residuo prezzo alle condizioni pattuite dalle parti. Avverso tale decisione ha proposto gravame la soccombente deducendo, in via preliminare, un vizio della citazione introduttiva del giudizio e, nel merito, ha chiesto la completa riforma della sentenza di primo grado. L'appellato costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello e, a sua volta, ha spiegato appello incidentale.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 24 aprile 2001, ha rigettato l'appello principale e accolto parzialmente quello incidentale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Tizia sulla base di quattro motivi.

Caio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un motivo, al quale ha resistito con controricorso Tizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia "omessa, contraddittoria, ed insufficiente motivazione su più punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5" e si duole che la Corte d'appello erroneamente ha scambiato per motivo d'appello quello che invece era solo una premessa dottrinaria e giurisprudenziale degli analitici e specifici casi costituenti i "vari corpus dei vizi" dedotti e conseguentemente ha rigettato tale motivo per genericità.

La censura è infondata in quanto se vi è stato un errore lo stesso è del tutto irrilevante non senza considerare poi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, allorché sia denunziato con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio per pretesa "omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione", è necessario per il principio di autosufficienza del ricorso che il ricorrente, invece di dilungarsi in inammissibili richiami per relationem ad atti della precedente fase del giudizio, ne riporti il contenuto sia pure in modo sintetico, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione e all'adeguato riscontro delle censure proposte. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dei principi di cui all'art. 2727 cod. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e si duole che la Corte territoriale non abbia indicato i motivi per cui ha ritenuto di non dover ammettere prove testimoniali e di non dover ammettere consulenza tecnica d'ufficio diretta all'accertamento della limitata capacità naturale della ricorrente stessa.

La Tizia si duole, inoltre, che la Corte d'appello esaminando la condotta del Caio abbia escluso il dolo dello stesso con le argomentazioni insufficienti, basandosi non su prove testimoniali o documenti ma su presunzioni e semplici asserzioni.

La censura è infondata sotto entrambi i profili in quanto la motivazione della sentenza appare più che sufficiente in relazione ai motivi formulati dalla Tizia, che sono stati correttamente valutati tenendo presente i principi in ordine all'assunzione e alla valutazione delle prove.

Nella specie, non solo la ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. ma appare evidente come entrambi i profili del motivo si sostanziano non in una censura della "ratio decidendi" ma in una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, finalizzata ad un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito e in definitiva in una pronuncia sul fatto estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "violazione dei principi di cui agli artt. 1353 e 1361 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" e si duole che, prevedendo l'art. 9 del contratto la risoluzione automatica dello stesso qualora il compratore non avesse ottenuto la licenza alberghiera entro dodici mesi e non avendo il Caio ottenuto le necessarie autorizzazioni, la Corte non ha ritenuto inadempiente, quest'ultimo e conseguentemente risolto il preliminare.

La censura è infondata.

Nella specie la Corte ha fornito ragioni del tutto logiche ed esaurienti all'adottata decisione, ad esse coerentemente consequenziale avendo ritenuto (vedi pag. 18, 19, 20 e metà 21. della sentenza) prescindendo da quelle che sono le espressioni di stile e valutando l'effettività della volontà delle parti, quale risultava sia dal tenore del documento sia dalla condotta delle stesse ed in particolare del Caio, che aveva proceduto all'esecuzioni di lavori per circa 300 mln e avanzato richieste di autorizzazioni all'autorità competenti, sussistere ancora la volontà di conseguire l'utilità economica del contratto stesso.

Ciò posto non si può prescindere dalla circostanza che nel motivo in esame non si ravvisa alcuna censura adeguatamente argomentata in diritto mentre la censura alla motivazione della sentenza si risolve nella semplice prospettazione di valutazioni personali delle parte su singole risultanze istruttorie difforme da quella fornita dal giudice "a quo".

La questione torna, dunque, ancora alla valutazione delle prove, ma tale argomento, come sopra evidenziato, attiene ad eventuale vizio di motivazione, non alla dedotta violazione delle norme indicate. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 282 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1460 e 2932 c.c. ed all'art. 360 c.p.c., n. 3" e deduce che avendo il Tribunale trasferito la proprietà dell'immobile al Caio, previo versamento del residuo mediante il rilascio di cambiali con scadenze mensili, ed essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva, il pagamento doveva decorrere dalla pubblicazione della richiamata sentenza.

La ricorrente si duole quindi che la Corte d'appello abbia rigettato il gravame sul punto affermando che il dettato dell'art. 282 cod. proc. civ concerneva esclusivamente l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e che la scelta del criterio della data del passaggio in giudicato della sentenza atteneva alla libertà decisionale del giudice. La censura è infondata perché, come da insegnamento di questa Corte (V. Cass. 6 febbraio 1999) l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della pronuncia con la conseguenza che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima applicazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura a costituire titolo esecutivo.

Va, infine, rilevata l'inconferenza di due nuove questioni sollevate dalla ricorrente che espressamente ammette che "argomento non ha formato oggetto di eccezione e nemmeno di appello" e che pertanto si rilevano inammissibili.

Venendo poi all'esame del ricorso incidentale con il quale il Caio denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia" e sostiene che la Corte territoriale con motivazione insufficiente e contraddittoria ha rigettato la domanda di condanna della Tizia ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, la motivazione sul punto è più che sufficiente e tutt'altro che contraddittoria avendo valutato la Corte d'appello il comportamento processuale della Tizia, in mancanza di prova contraria, come finalizzato alla tutela dei suoi interessi e non caratterizzato da dolo o dalla colpa grave.

Non merita accoglimento poi la censura relativa alla disposta compensazione delle spese processuali tra le parti in grado di appello in quanto il sindacato di questa Corte sul punto è limitato all'ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, nel quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

A prescindere poi dal rilievo che i giusti motivi, in considerazione dei quali si può addivenire alla detta compensazione, sfriggono per loro stessa natura a qualsiasi enunciazione o catalogazione essendo la loro ricorrenza e valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Per quanto sin qui rilevato sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2005.

 

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