Cass. 12/09/2011 nr. 33796

Cassazione civile, 12 settembre 2011, n. 33796

Civile Sent. Sez. 1 Penale 33796/2011

Presidente: Dott. BARDOVAGNI Paolo

Relatore: Dott. BONITO Francesco M.S.

Data pubblicazione: 12/09/2011

 

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto del 13 agosto 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione delle misure di prevenzione, rigettava la domanda proposta dalla Alfa volta a far dichiarare l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria su due beni immobili posti in S. Sebastiano al Vesuvio, di proprietà della Gamma Spa, definitivamente confiscati dal giudice della prevenzione.

A sostegno della decisione il giudice territoriale poneva la notorietà del ruolo camorristico di Caio e Tizio e l'illecita accumulazione patrimoniale attraverso cui fu avviata e gestita dagli stessi la Gamma anzidetta, nonché la negligenza delle operazioni bancarie che condussero alla concessione dei mutui in favore della citata società, negligenza grave che porta ad escludere la buona fede degli operatori bancari.

2. Ricorre per cassazione avverso l'esposta decisione l'istituto bancario, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità ed all'uopo illustrando due motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione, in particolare deducendo che:

- i due mutui concessi dalla banca alla Gamma con le garanzie ipotecarie risalgono al 1986 ed al 1992;

- il sequestro dell'azienda risale invece al 1994, otto anni dopo la concessione del primo mutuo;

- il sequestro riguardò poi non la Gamma ma altre aziende e su di esso si pronunciò mediante revoca la Corte di Appello napoletana;

- soltanto nel 1993 vi fu un nuovo intervento dell'autorità giudiziaria salernitana;

- la banca operava in un comune non già di 10.000 abitanti, come opinato dal tribunale per sostenere la notorietà degli interessi malavitosi dei suoi clienti, ma di 26.000 abitanti.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge in relazione alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter, in particolare osservando che:

- la nozione di buona fede accolta dal Tribunale si appalesa in contrasto con l'ordinamento e non costituzionalmente orientata;

- il Tribunale pretende dalla Banca un livello di conoscenza, al tempo dei mutui, ignoto alla stessa autorità giudiziaria.

3. Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, a mente della Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3-ter e del richiamo ivi contenuto alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, commi 8, 9, 10 ed 11, la confisca per cui è causa è impugnabile in cassazione (articolo 4, comma 11 cit.) soltanto per violazione di legge. Tanto rende inammissibile il primo motivo di impugnazione, fondato, come appena sintetizzato, sulla denunciata illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e). Infondato deve poi valutarsi il secondo motivo di ricorso, giacché insussistente la denunciata violazione di legge. Lamenta, come detto, sul punto, la difesa istante che avrebbe ritenuto il giudice territoriale inesistente la buona fede degli operatori bancari perché operanti i medesimi in un piccolo centro e per questo certamente a conoscenza della carica criminale dei Caio e Tizio e delle gestioni commerciali dai medesimi intraprese. La doglianza non ha pregio, posto che ha il tribunale adeguatamente dimostrato che i Caio e Tizio interessati all'azienda i cui beni sono stati confiscati, operavano da tempo in condizioni di notoria pericolosità malavitosa e questo rende legittimo il convincimento del tribunale che operatori bancari, particolarmente fiscali ed attentissimi nella elargizioni di prestiti, scoperture bancarie e mutui ipotecari, operando secondo abituali prassi creditizie, avrebbero dovuto accertare senza difficoltà le qualità sociali ed economiche di clienti tanto particolari, soprattutto presso agenzie poste nell'ambito di municipalità di assai ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comuni di 26.000 abitanti, regolandosi di conseguenza rispetto ai richiesti mutui.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell'articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Top