Cass. 27/09/2011 nr. 30326

Cassazione civile, 27 settembre 2011, n. 30326

Civile Sent. Sez. 1 Penale 30326/2011

Presidente: Dott. Dott. GIORDANO Umberto

Relatore: Dott. ROMBOLA' Marcello

Data pubblicazione:

 

In Fatto e in Diritto

Con ordinanza 6/10/10 ex articolo 667 c.p.p., comma 4, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, rigettava, a seguito di rito camerale, l'opposizione proposta dalla (Omissis), in nome e per conto della(Omissis), avverso l'ordinanza con cui il 28/5/10 lo stesso Tribunale rigettava, senza formalità, il proposto incidente di esecuzione volto al riconoscimento della garanzia ipotecaria -e sottostante diritto di credito relativo a mutuo di 210.000 euro concesso il (Omissis) dalla (Omissis) (e successivamente ceduto alla (Omissis) e poi alla (Omissis)) - accedente un'immobile sito in (Omissis), di proprietà della (Omissis) (successivamente resasi morosa), confiscato con decreto 17/3/06 dello stesso Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione.

La società istante chiedeva in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il giudice accertasse e dichiarasse che la società istante era stato soggetto estraneo ai fatti, alle condotte ed eventualmente ai reati commessi dalle persone nei cui confronti era stato emesso il provvedimento di confisca dell'immobile dato in garanzia, avendo acquistato la titolarità del credito ipotecario de quo in situazione di buona fede ed incolpevole affidamento; e conseguentemente accertasse e dichiarasse che la confisca faceva salvi sia il diritto di credito sia il diritto reale di garanzia ipotecaria, da potersi far valere nelle forme di legge nei confronti dell'Erario.

Il Tribunale, ricordato che il decreto di confisca aveva accertato in via definitiva che l'immobile in questione era stato simulatamente venduto alla (Omissis) (rappresentata da (Omissis), soggetto di scarsa affidabilità economica) dalla (Omissis) (dominus (Omissis)) al fine di consentire alla prima di ottenere il mutuo ipotecario dalla (Omissis) (ferma restando la proprietà del bene in capo alla (Omissis), che beneficiava del mutuo e se ne accollava le rate), osservava come la questione si risolveva nello stabilire se la (Omissis) avesse erogato il mutuo quale ordinaria opera di finanziamento ovvero nella consapevolezza di assecondare un'operazione fittizia, prestandosi di fatto a finanziare occultamente chi era rimasto il reale proprietario del bene.

Ripercorrendo il provvedimento impugnato, il giudice dell'opposizione rimarcava come la società che aveva acquistato l'immobile (il giorno stesso della erogazione del mutuo) operasse nel settore dei servizi per la nettezza urbana e fosse a quel tempo inattiva. Dall'istruttoria del mutuo risultava inoltre pacifico che l'immobile sarebbe stato destinato ad essere locato a terzi ed in particolare alla (Omissis). Risultava ancora (dai documenti, ma anche dalle dichiarazioni dell' (Omissis)) che la Banca, benché avesse ricevuto dalla (Omissis), titolare del conto su cui era stato versato l'importo del mutuo, l'ordine di bonifico "irrevocabile" di versare 210.000 euro alla (Omissis), il (Omissis) si riceveva (con una postilla a mano in calce ad una copia dell'ordine) una rinuncia al pagamento del (Omissis), il quale, però, contestualmente prelevava (senza alcuna autorizzazione dell' (Omissis)) 20.000 euro dal conto medesimo (altri 50.000 euro in assegni circolari erano versati il (Omissis) in favore di (Omissis), persona di fiducia del (Omissis)).

Ne traeva conclusione il giudice, rigettando l'opposizione, che l'operazione era stata oggettivamente strutturata in modo da procurare liquidità a (Omissis) per il tramite della società (Omissis), da lui pienamente controllata, e che la (Omissis) non poteva ritenersi vittima inconsapevole dell'altrui macchinazione, avendo dato corso alla concessione del mutuo in presenza delle surriferite anomalie ed erogato materialmente le somme, con modalità ancora più anomale, a diretto beneficio di un terzo come il (Omissis).

Nel procedimento, inoltre, la parte si era astenuta dal produrre documenti di rilievo (la proposta di concessione del mutuo), mentre ne aveva prodotti di non pertinenti ma fuorvianti (bilanci e dichiarazioni dei redditi di (Omissis)) e finanche di difformi rispetto a quelli già versati agli atti del procedimento (l'ordine di bonifico senza postilla).

Ricorreva per cassazione la (Omissis) Spa (in nome e per conto della (Omissis) Spa).

Premessi i fatti negoziali di causa e lo svolgimento della conseguente procedura, deduceva: 1) violazione di legge, laddove si pretendeva che nell'incidente di esecuzione da lui promosso il terzo creditore titolare di diritto reale di garanzia, non chiamato ad intervenire nel giudizio di prevenzione, fornisse la prova positiva della propria buona fede, senza invece potere fare valere i propri diritti in base alla normativa civilistica; 2) eccezione di incostituzionalità, diversamente opinando, con riferimento agli articoli 3, 24 e 47 Cost.; 3) vizio di motivazione, infine, sviluppato su sette distinte censure (premesso che la Banca non aveva intrattenuto alcun rapporto con il (Omissis) e la (Omissis) Srl, ne' risultava che potesse essere a conoscenza di condotte eventualmente criminali o socialmente pericolose ad essi riferibili): 1 - non poteva riconoscersi valore di indizio alle circostanze che la (Omissis) fosse una società inattiva, che acquistasse l'immobile in questione al dichiarato scopo di cederlo in locazione a terzi, che una siffatta compravendita non rientrasse nel suo oggetto sociale, e ciò perché esse non riguardavano i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione ne' il rapporto tra costoro e il cliente della Banca, con la conseguenza che la valutazione di tali circostanze rientrava nella normale autonomia deliberativa della Banca; 2 - la circostanza che la Banca avesse autorizzato la concessione del mutuo prima che fosse stata redatta la perizia di stima, e che avesse concesso il mutuo anche a fronte del rilascio di fideiussione da parte di soggetto che, come l'(Omissis), aveva subito iscrizione di ipoteca legale per importo rilevante su un proprio immobile, non costituiva indizio che la Banca avesse "referenti reali" diversi da quelli apparenti e ciò perché, fermo che l'esito della perizia era informalmente nota, la valutazione di congruità della Banca delle garanzie richieste per la stipulazione del mutuo andava fatta nel suo complesso, sempre nella detta autonomia deliberativa dell'Istituto; 3 - non vi era stata alcuna irregolarità nella concreta modalità di erogazione del mutuo, posto che la Banca non poteva che prendere atto della volontà delle parti (nel caso la rinuncia della (Omissis) a ricevere il pagamento della compravendita e il conseguente accredito della somma corrispondente sul conto della mutuataria (Omissis); 4 - il Tribunale erroneamente riteneva che la somma di 20.000 euro cui faceva riferimento fosse stata prelevata alla cassa dal (Omissis), laddove, giusta una corretta lettura delle stesse dichiarazioni dell'(Omissis), essa fu prelevata dall' (Omissis) medesimo; 5 - le conclusioni del Tribunale fondavano su un preteso insieme di indizi, laddove ciò che mancava erano proprio gli indizi singolarmente considerati; 6 - non erano stati considerati, per contro, gli elementi favorevoli alla Banca, quali l'appartenenza già allora della (Omissis) all'importante Gruppo Bancario (Omissis), la congruità della garanzia costituita dal reale valore dell'immobile, la qualità dell'(Omissis) di cliente già noto della Banca, le prospettive di sviluppo dell'(Omissis), prossima ad acquisire il ramo della Lo. Se. Ec. relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; 7 - la condotta processuale della ricorrente, improntata al perseguimento del proprio legittimo interesse, era stata nondimeno corretta ed anche il documento senza postilla non era altro che una delle tante copie dell'ordine di bonifico originale, senza alcun intento manipolatorio in chi l'aveva prodotto.

Tanto premesso, dedotto e argomentato, la ricorrente chiedeva in via preliminare di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della sollevata questione di costituzionalità e, nel merito, l'annullamento delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, in data 28/5/10 e 6/10/10, con ogni conseguente statuizione

Nel suo parere scritto formulato ex articolo 611 c.p.p., il 21/01/11 il PG presso la (Omissis), ricordando come nella materia de qua l'onere della prova della buona fede spettasse al terzo, ritenendo l'eccezione di incostituzionalità manifestamente infondata e il provvedimento impugnato immune da censure, chiedeva il rigetto del ricorso.

Premesso che nel ricorso non è stato evidenziato quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dal non essere la società ricorrente stata chiamata ad intervenire nel giudizio di prevenzione, il gravame basato su censure di fatto e manifestamente infondato nelle considerazione ed eccezioni di diritto, è inammissibile. La problematica posta dall'odierno ricorrente è già stata valutata, anche di recente, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1 , sent. n. 29378 del 29/4/10, rv. 247859, ric. Agenzia Demanio ed altro), che, sia pure in riferimento ad una caso di confisca penale, ha escluso un'accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del detto terzo come adesione consapevole e volontaria alla altrui attività illecita. Per rendersi conto della insostenibilità di una simile tesi, argomenta la citata sentenza (che questo decidente condivide), basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che, conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell'evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia: sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza. In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre conoscibile se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitatale ad una condotta colposa. Ad identici parametri valutativi (ricorda la citata sentenza) è ispirata la decisione con cui è stato stabilito, in tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale (come nel caso), che sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e quindi di avere fatto affidamento "incolpevole", ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia (Cass., sez. 5 , 18/3/09, n. 15328, Banca s.p.a., rv. 243610). Nella sentenza richiamata, considerato che la tutela della buona fede costituisce un principio generale che permea di sé l'intero ordinamento, si segnala inoltre che su posizioni analoghe e' schierata anche la giurisprudenza civile, essendo stato stabilito che la nozione di buona fede è normalmente legata a quella di esenzione da colpa, di diligenza e di prudenza (v. Cass., sez. 2 , 29/4/08, n. 10841; sez. 1, 25/8/06, n. 18543; sez. 1, 16/3/06, n. 5825).

Sotto il profilo costituzionale, in ambito penale (contrabbando) ma nella medesima ratio, si è espressa anche la Consulta (sentenza n. 1 del 9/1/97), affermando che "un più ragionevole equilibrio degli interessi che in simili casi vengono in considerazione (quelli dello Stato connessi all'esercizio della potestà tributaria, quelli del privato derivanti dal principio dell'affidamento incolpevole) porta a ritenere che l'interesse finanziario dello Stato possa certo ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale. Può quindi risultare non irragionevole una deroga al principio vigente in materia di acquisti di beni mobili secondo il quale la buona fede e' generalmente presunta; ma la tutela di tale interesse non può spingersi sino al punto di impedire al terzo estraneo al reato di essere ammesso a provare che non sussistevano al momento dell'acquisto circostanze tali da far sorgere sospetti circa la provenienza del bene da contrabbando" (v. testo della motivazione, ultimo periodo).

Mutatis mutandis, il principio vale anche in tema di prevenzione: non è irragionevole in materia una deroga al principio della presunzione della buona fede del terzo (visto l'interesse generale alla prevenzione della pericolosità sociale), ferma naturalmente la possibilità per il terzo medesimo di provare l'assenza di colpa. Per tali e già affermate ragioni le censure di incostituzionalità sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate.

Per il resto le valutazioni contenute nel ricorso (terzo e ultimo motivo, per "manifesta illogicità della motivazione e carenze") attengono a profili di merito già puntualmente e correttamente valutati dal giudice. In materia di prevenzione, peraltro, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (Legge n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 11, richiamato dalla Legge n. 575 del 1965, articolo 3 ter., comma 2).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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