SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Caio propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in base a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che, decidendo un'opposizione a precetto proposta nei confronti di Tizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendovi rinuncia al precetto, ma ha condannato il ricorrente alle spese in base al criterio della soccombenza virtuale, qualificata l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e ritenutane la tardività.
Il Tizio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente contesta che nella specie fosse applicabile l'art. 617 cod. proc. civ. in luogo dell'art. 615 cod. proc. civ.
1.1.- Il mezzo è fondato. Questa Corte ha infatti affermato che la denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n. 13069 del 5/6/07). Poiché nella specie si faceva questione di formula esecutiva erroneamente apposta in una sentenza penale non passata in giudicato e si contestava perciò l'inesistenza del titolo esecutivo giudiziale, andava applicato l'art. 615 cod. proc. civ. quanto al criterio della soccombenza virtuale.
2.- Con il secondo motivo, il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce comunque il rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
2.1.- Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
3.- Il terzo quesito di diritto, incorporato nelle conclusioni, è inammissibile in quanto non correlato ad un motivo.
4.- Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 18 ottobre 2013.
Il Presidente: Berruti Giuseppe Maria il Relatore: D'Alessandro Paolo
Data pubblicazione: 14/11/2013