SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 7 ottobre 2014, il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso un pignoramento effettuato da Equitalia Sud s.p.a. ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1993, da Caio, dichiarando la nullità del pignoramento nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
2. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Caio si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo si denuncia la "nullità della sentenza per violazione dell'art.24 della Costituzione; per error in procedendo violazione dell'art. 618 c.p.c.- dell'art. 112 c.p.c. - dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.; in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.".
La ricorrente espone che il giudice, dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, ai sensi dell'art. 618, comma primo, cod. proc. civ., all'esito di questa udienza, incurante della disposizione di cui al secondo comma della norma, invece di limitare la propria pronuncia alla delibazione dell'istanza di sospensione, decideva la controversia con sentenza definitiva, in violazione delle forme e delle disposizioni processuali poste dal legislatore a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.
Precisa che alla prima udienza dinanzi al giudice venne formulata dalla parte qui ricorrente, ivi opposta, esplicita richiesta di emissione di ordinanza cautelare e di fissazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito e sottolinea come il giudice abbia omesso di pronunciarsi su questa richiesta.
Lamenta, infine, la violazione dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod. proc. civ. per avere il giudice deciso senza avere consentito alle parti di precisare le conclusioni e di scambiare memorie conclusionali e di replica, emanando sentenza definitiva a distanza di circa un anno dall'assunzione della riserva per la decisione sull'istanza cautelare.
4. Il motivo è fondato e va accolto.
La lettura degli atti, consentita a questa Corte per la denuncia di error in procedendo, evidenzia un modus procedendi del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo del diritto di difesa e del contraddittorio. Va premesso che l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con un pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è da intendersi come opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione.
Infatti, questa Corte si è già pronunciata in merito alla fattispecie di pignoramento di cui alla norma appena richiamata affermando che «In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato>> (così Cass. n. 2857/15, che conferma la ricostruzione della fattispecie come pignoramento in forma speciale delineata da Cass. n. 20294/11, nonché da Cass. ord. n. 24541/14).
Pertanto, le norme applicabili all'opposizione agli atti esecutivi sono quelle degli artt. 617, comma secondo, e 618 cod. proc. civ. Ai sensi di queste norme, introdotta l'opposizione con ricorso da parte dell'opponente, il giudice deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura. Quindi, dà corso ad un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme degli artt. 180 e seg. cod. proc. civ. e si conclude con sentenza non impugnabile.
4.1.- Nel caso di specie, è accaduto invece quanto esposto in ricorso e sopra riportato. Il processo di cognizione è completamente mancato, non essendo state svolte né l'udienza di trattazione né la (eventuale) fase istruttoria né la fase decisoria.
Quanto a quest'ultima, per di più, il giudice ha omesso sia di fare precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità della sentenza (cfr. già Cass. n. 13017/91, nonché Cass. n. 5225/06, n. 28681/11 ed altre), così come d'altronde la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 2014212005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010).
La sentenza impugnata è nulla e va cassata. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso. La causa va rinviata al Tribunale di Taranto - in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito dei motivi di opposizione. Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Il Presidente Ambrosio Annamaria, il Relatore Barreca Giuseppina Luciana
Data pubblicazione: 20/10/2016