Civile Ord. Sez. 6 Num. 11729 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 11/05/2017
ORDINANZA
rilevato che:
Tizia e Caio ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Firenze ha rigettato - ma con diversa motivazione - il loro appello contro la reiezione, da parte del tribunale di Pistoia, della loro domanda di annullamento di un decreto di trasferimento di un bene immobile staggito ai loro danni ed aggiudicato a Sempronio, domanda fondata sull'adduzione della sussistenza di una fattispecie di aliud pro alio; l'intimato non espleta attività difensiva in questa fase. è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
considerato che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso - in disparte i seri dubbi sulla sua ammissibilità per la carenza di elementi sullo sviluppo del processo di primo grado e di quelli indispensabili ai fini dell'inquadramento della fattispecie, quali la data e le modalità di instaurazione del contraddittorio e soprattutto le tesi difensive ivi sviluppate dagli odierni ricorrenti ed eventualmente dalle controparti - è manifestamente infondato;
può, a tal fine, qui bastare un richiamo a quanto sul punto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza 02/04/2014, n. 7708 (e quindi fin da prima della pronuncia della sentenza qui gravata), confermata successivamente (v., ad es., Cass. 29/01/2016, n. 1669): in base alla quale anche l'ipotesi del c.d. aliud pro alio, soprattutto poi per chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo (quale senza alcun dubbio è il debitore esecutato e, quindi, quali sono gli odierni ricorrenti), va fatta valere nelle forme dell'art. 617 cod. proc. civ., sia pure decorrendo il relativo termine dalla conoscenza del vizio o della difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto; ma occorrendo allora, per l'opponente, allegare e provare gli elementi per fondare la tempestività della relativa opposizione agli atti esecutivi ed all'interno del processo esecutivo in cui il decreto di trasferimento è stato emesso: ciò che invece è, con ogni evidenza, mancato nella fattispecie;
il ricorso va quindi rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l'intimato;
va poi dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo: Cass. 14/03/2014, n. 5955 - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questa;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 16/03/2017.