TRIBUNALE DI BARI
Seconda Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Il giudice dell’esecuzione
Letta l’istanza depositata telematicamente il 9/05/2017, con la quale la debitrice esecutata chiede, in ragione dell’avvenuta presentazione di un’istanza ex l. n. 3/2012 di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di sospendere la procedura esecutiva;
rilevato che, tralasciando ogni valutazione di ritualità e ammissibilità spettante al giudice di quell’istanza, sono ictu oculi insussistenti i presupposti dell’invocata sospensione immediata;
osservato infatti che la legge non istituisce alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell’istanza e l’arresto (ovvero la temporanea improseguibilità) della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del Giudice di quella procedura (e non del GE) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali: il che si traduce, in sede di esecuzione immobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il GE non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell’art- 623 c.p.c., sempreché – si badi – si sia in presenza del provvedimento sospensivo aliunde adottato, di cui nella specie non v’è traccia;
ritenuto, in ogni caso, che, essendo sconosciuto al processo esecutivo un potere sospensivo generale e innominato in capo al GE, il debitore non ha indicato in quale fattispecie normativa specifica la sospensione richiesta dovrebbe trovare giustificazione, tale non potendo essere quella dell’art. 624 c.p.c., che presuppone la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e il concorso di gravi motivi, nella specie non ravvisabile:
p.q.m.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Si Cominuchi
Bari 18/05/2017, depositato in cancelleria il 19/05/2017
Il G.E.
Achille Bianchi