Sommario:
1. Profili generali
2. La sospensione delle esecuzioni nel quadro dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
3. La sospensione delle esecuzioni nel contesto del piano del consumatore
4. La sospensione in ambito di procedura di liquidazione del patrimonio
5. L’aggiudicazione anteriore alla sospensione
6. La facoltà di subentro nelle procedure esecutive pendenti nel contesto della liquidazione
- Profili generali.
Con Legge n. 3 del 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2012, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento diversi istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Caratteristica generale dei suddetti istituti è quella di porre rimedio alle situazioni di indebitamento eccessivo di tutti quei soggetti, cui per la qualità soggettiva detenuta o – specularmente – per il mancato possesso di alcuni requisiti previsti ex lege, è interdetto l’accesso alle procedure concorsuali contemplate dalla legge fallimentare[1].
Nella l. n. 3 il rapporto fra le esecuzioni forzate e le procedure del sovraindebitato è variamente declinato, a seconda della tipologia di procedura prescelta[2].
Un minimo comune denominatore certo sta, nondimeno, in ciò che le azioni esecutive sono suscettibili d’essere sospese in via esclusiva nei casi previsti expressis verbis dalla legge; detti casi sono contemplati dagli artt. 10, comma 2, lett. c) e 12 comma 3, per l’accordo, dagli art. 12-bis, comma 2, e 12-ter, commi 1 e 2, per il piano del consumatore, dall’art. 14-quinquies, comma 2, lett b), per la liquidazione.
Le accennate ipotesi postulano, a monte, tutte che presuppongono in ogni caso il deposito di una proposta di affronto della crisi e, alle volte, la sua omologazione.
In tal senso, non può addivenirsi alla la sospensione del processo esecutivo soltanto sulla base della presentazione di un’istanza di nomina dell’Organismo di composizione della crisi.
Ciò detto, la normativa disciplina in modo differente il concorso fra le procedure di sovraindebitamento e le azioni esecutive, a seconda che consti una proposta di accordo, un piano del consumatore o un procedimento di liquidazione.
La sospensione delle azioni esecutive, pur variamente tratteggiata, riguarda, com’è ovvio, le sole azioni esecutive individuali, talché, sussistendone i presupposti, nulla osta alla legittima proposizione di un’istanza di fallimento, come è dato evincere dall'art. 12, comma 5, ove è stabilito che la sentenza di fallimento dichiarata nei confronti del debitore risolve l'accordo.
- La sospensione delle esecuzioni nel quadro dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Come chiarito in giurisprudenza il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente presuppone l’avvenuta presentazione dell’accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012 e che tale piano sia dal giudice ritenuto conforme a tali disposizioni[3].
Nel caso dell’accordo in rimedio, i cui profili procedimentali sono essenzialmente contemplati dall’art. 10 della legge evocata, il blocco delle azioni esecutive è onnicomprensito e automatico. Il paradigma è, in buona sostanza, quello dell’“automatic stay” ex art. 168 l. fall. in materia di concordato preventivo[4].
La mera apertura del procedimento funzionale all’accordo scandisce il momento di verificazione dell’effetto sospensivo globale, sol che si consideri che, mediante il decreto di apertura il giudice: “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili” (art. 10, comma 2, lett. c)[5].
Il riferimento, in quest’ultimo caso, corre all’art. 545 c.p.c.
Refrattari rispetto alla sospensione si profilano anche le azioni cautelari, le quali non rivelano, d’altronde, funzione latamente esecutiva; del pari, resistono al divieto le azioni esecutive promosse per i crediti sorti in costanza di procedura di affronto del sovraindebitamento, attesa l'espressa limitazione ai “creditori aventi titolo o causa anteriore”, dovendosi riferire l’anteriorità alla data di deposito del ricorso.
La connotazione ampia e generale dell’effetto sospensivo soffre una sola eccezione, quella attinente i titolari dei crediti impignorabili. Pure le esecuzioni esattoriali e le iniziative intraprese dai soggetti provvisti di un credito fondiario scontano, pertanto, l’incidenza della sospensione.
Gli effetti del decreto di apertura della procedura di composizione della crisi mediante accordo sono enucleati al comma 2, lett. c), dell’art. 10 l. n. 12 del 2012: per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Si coglie una qualche corrispondenza della norma con il blocco delle azioni esecutive di cui all’art. 168 legge fall. in tema di concordato preventivo.
Con ogni evidenza per la procedura di accordo (come per quella di piano) il legislatore si allontana dalla previsione d’ambito concordatario da ultimo evocata, nella misura in cui sancisce l’inidoneità del deposito del ricorso a comportare la sospensione delle azioni esecutive, esigendo quest’ultima un decreto di apertura del quale assurge ad effetto.
Nondimeno, è significativo che il divieto concerna tutti i creditori, che aderiscano o meno all'accordo, posto che il divieto concerne i creditori aventi titolo o causa anteriore. La nullità prevista come conseguenza della violazione del divieto è operante anche con riferimento a quelle iniziative proprie dei creditori anteriori prese dopo la misura inibitoria del giudice.
La ratio della disposizione in questione, presenta delle forti analogie anche con art. 51 l. fall., che sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, disponendo che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”. L’intento del legislatore è, pur sempre, quello di enucleare un sistema a garanzia sia del debitore che del creditore.
Il divieto di iniziare e proseguire procedure esecutive riguarda il futuro, ma non comporta l'estinzione del pignoramento e la invalidazione di quanto posto in essere fino a quel momento, bensì una temporanea improseguibilità dell’esecuzione che si riassume in una forma di sospensione del pignoramento, che lascia integri gli effetti dell'espropriazione fino a quel momento concretizzatisi. Più nel dettaglio, con riguardo invece alle iniziative esecutive già pendenti la fattispecie è quella d'improseguibilità, quindi un fenomeno di sospensione del processo esecutivo, giacché il decreto vieta determinate azioni in via provvisoria e per un tempo circoscritto.
Invero, in ipotesi di cessazione della procedura concorsuale per una qualsiasi ragione (revoca del decreto di apertura per frode ai creditori ex art. 10, comma 3, l. n. 3 del 2012, mancata omologazione), ciascun creditore provvisto di titolo esecutivo e dotato del potere di compiere atti d’impulso è legittimato alla riassunzione del processo a norma dell’art. 627 c.p.c.
Per contro, la sospensione contemplata dal decreto di apertura non può cagionare l'estinzione dell'espropriazione pendente, in quanto, in difetto di norma esplicita che la preveda, l’estinzione si risolverebbe in un immotivato e aberrante rischio per il creditore, il quale potrebbe subire la sottrazione del bene dal patrimonio del debitore immediatamente dopo la cancellazione del pignoramento.
Ciò detto, l'effetto sospensivo è correlato ad una valutazione di periculum effettuata caso per caso con riferimento alle esecuzioni individuali pendenti, risolvendosi, del resto, il provvedimento nell’interposizione di un divieto generalizzato con funzione latamente conservativa del patrimonio del debitore, in quanto oggetto di un piano di risanamento. Il giudice sarà espressamente tenuto a motivare che le esecuzioni sospese rappresentano un ostacolo concreto all'attuazione del piano.
Per converso, la motivazione sulla sussistenza del fumus è implicitamente acclusa nella parte del provvedimento sulla fattibilità e sulla sussistenza delle altre condizioni di ammissibilità.
Può succedere che i provvedimenti protettivi dell'art. 10, comma 2, lett. c) non siano assunti nella fase a contraddittorio non integro, ma solo in esito alla celebrazione dell'udienza. Benchè detta ipotesi non sia contenuta dalla norma, essa è ben immaginabile in ragione della deformalizzazione del rito. Il ragguardevole effetto che produce la decisione del giudice lascia presupporre che quest’ultimo sia facoltizzato a posticiparla rispetto all'audizione dei creditori, nell’ottica di verificarne la disponibilità di massima verso l'accordo.
La disposizione sul “blocco” delle azioni esecutive non trova applicazione, peraltro, nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Dalla norma si ricava, al netto di detta eccezione, che dalla presentazione della proposta di accordo, e anche dalla pronuncia del decreto che fissa l'udienza, non deriva lo spossessamento per il debitore, che pertanto conserva amministrazione e disponibilità dei propri beni, con il divieto ex comma 3 di compiere atti in frode ai creditori o che comunque li danneggino.
Significativo che gli effetti patrimoniali del decreto d’apertura, in distonia da quanto previsto in materia di concordato preventivo (v. art. 169) e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, decorrano, non già dalla data di pubblicazione del ricorso per l’accesso alla procedura di risoluzione della crisi (o, addirittura, dal frangente ancora anteriore, rispettivamente scandito dall’art. 161, comma 6, e 182-bis, comma 6, legge fall.), bensì dalla data del decreto medesimo, che deve essere pronunciato entro sessanta giorni dal deposito della proposta (art. 10, comma 6).
Detta opzione normativa non è scevra da criticità, sol che si consideri che la dilazione della protezione patrimoniale è suscettibile di esporre la procedura alle insidie disparate sottese alle iniziative dei creditori free riders, idonee ad incidere sul patrimonio compromettendo il buon esito dell’accordo.
Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di merito è ormai sedimentata su un dato di sufficiente certezza: a seguito di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale istanza di sospensione delle azioni esecutive individuali, il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili[6].
L’“ombrello protettivo”, sotto cui il decreto d’apertura pone il patrimonio del sovraindebitato, è allargato, peraltro, dal divieto ex comma 2, lett. c) dell’art. 10, di conseguire diritti di prelazione.
Merita considerare che la giurisprudenza di merito ha chiarito che la disposizione di cui all’articolo 187-bis disp. att. c.p.c. (che prevede l’intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari degli effetti dell’aggiudicazione o dell’assegnazione per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo) deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di improcedibilità dell’esecuzione individuale derivante dalla instaurazione della procedura di sovraindebitamento ex art. 10 l. n. 3/2012 ed altresì al caso di sopravvenuto sequestro preventivo come misura di prevenzione di cui all’articolo 55 del T.U. antimafia[7].
- La sospensione delle esecuzioni nel contesto del piano del consumatore.
Come noto, il piano del consumatore compendia una ulteriore e alternativa possibilità, consentita al debitore in possesso dei requisiti per proporre l'accordo di composizione della crisi, ai quali sommi la propria qualità di consumatore, di proporre, in via diretta, al giudice un piano di aggressione e risanamento dei propri debiti, senza addivenire ad un accordo con i propri creditori.
L’accesso alla procedura del piano del consumatore non implica – diversamente da quanto s’è visto sub 2. con riferimento all’accordo di ristrutturazione – il venire in essere di un blocco ipso iure e totalizzante delle azioni esecutive individuali sui cespiti del sovraindebitato.
Per contro, quest’ultimo viene legittimato a invocare la sospensione di taluni procedimenti coattivi, specificamente individandoli e sottoponendo l’opportunità del blocco al giudice. Perspicua la previsione di cui al comma 2 dell’art. 12-bis l. n. 3 del 2012: “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
La sospensione si poggia, in buona sostanza, su un'esplicita istanza del debitore, tenuto ad indicare le esecuzioni che possono pregiudizievolmente interferire con la fattibilità del piano.
All’iniziativa del debitore, tesa ad ottenere la sospensione de qua, si correla l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, che “doserà” l’inibitoria in ragione del contenuto della richiesta del debitore e del contenuto del piano, apprezzando la funzionalità dello stallo di una o più esecuzioni al buon esito dell’iniziativa di affronto della crisi del consumatore.
Anche in questo caso non sono tratteggiate eccezioni di sorta, nemmeno ad appannaggio del creditore fondiario, la cui esecuzione è suscettibile di sospensione qualora di ostacolo all’attuazione del piano.
In buona sostanza, il presupposto che giustifica e determina, a seguito di provvedimento discrezionale del giudice, la sospensione “mirata” dei procedimenti esecutivi sta in ciò, che nelle more della convocazione dei creditori, la loro prosecuzione si mostri pregiudizievole nei confronti della “fattibilità del piano”. (art. 12-bis, comma 2). L’affinità di funzionamento del meccanismo inibitorio rispetto a quello proprio del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) è eloquente.
Rispetto alla sospensione che contrassegna la procedura di accordo, quella propria del piano del consumatore smarrisce gli attributi della automaticità, posto che il giudice si riappropria di una specifica discrezionalità in punto di concessione e ampiezza della misura protettiva e della assolutezza, dal momento che la sospensione non affascia il complesso delle azioni esecutive pendenti, compresi i sequestri conservativi di cui art. 671 c.p.c. e quelle non ancora iniziate.
Al giudice tocca, in definitiva, un’opera di delimitazione volta per volta dell’impatto della protezione sospensiva, la quale si mostra, comunque, inidonea ad interferire, tanto con i procedimenti esecutivi non ancora avviati, quanto con quelli, or ora menzionati, per sequestro conservativo.
Altrettanto spiccate le differenziazioni operative con riguardo al blocco esecutivo globale che scatta in concomitanza con l’apertura del procedimento teso all’accordo di composizione.
A rilevare è, innanzitutto, l’inerenza del provvedimento alle cause esecutive pendenti, il che vuol dire che non sono affatto preclusi gli avviri di nuove esecuzioni.
Inoltre, viene alla luce la non inclusione nel novero dei procedimenti attinti dalla sospensione discrezionale, per un verso dei sequestri conservativi, per altro verso delle costituzioni di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Ancora, il provvedimento inibitorio discrezionale è, per sua indole, precario, in quanto concesso solo "nelle more della convocazione dei creditori".
Infine, la discrezionalità che connota l’inibitoria impone al giudice l’esercizio complesso della incidenza dell’esecuzione in corso sull’economia del piano prospettato ai creditori, dovendo la causa vagliata mostrarsi ostativa rispetto alla fattibilità del piano.
È con l'ordinanza di diniego del piano che il giudice pronuncerà, peraltro, l’eventuale declaratoria di inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive individuali, ove adottato (comma 3, ultimo periodo).
Merita considerare che, se in ipotesi di accordo del debitore le azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite dalla data del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione, in caso di piano del debitore, qualora il giudice non abbia stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza la sospensione di specifici procedimenti esecutivi ridondanti in negativo sulla attuabilità del piano, il blocco delle azioni esecutive – con conseguente nullità di quelle da quel frangente in poi intraprese – scatta nel successivo momento in cui il provvedimento di omologazione del piano divenga, se del caso, definitivo (art. 12-ter, comma 1).
Ora, benché al debitore sovraindebitato sia riservata la possibilità – ove si veda notificare un precetto di pagamento (quindi si veda di fatto paventare la successiva esecuzione forzata) – di porre rimedio alla propria situazione attraverso il ricorso ad organismi di composizione della crisi, non è sufficiente aver presentato il ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione, al fine di formulare richiesta di sospensione al giudice della espropriazione. Quest’ultimo è, infatti, privo di potere in materia, non essendovi alcuna norma che lo autorizzi a sospendere l’esecuzione a seguito del deposito del ricorso per la comporizione del sovraindebitamento.
Nel caso in cui sia, tuttavia, l’inibitoria sia stata emessa dal tribunale competente per la procedura del piano del consumatore, il giudice dell’esecuzione, se del caso investito con apposita istanza “informativa” dal debitore, potrà prendere atto della sospensione “esterna” del giudizio esecutivo. Gli effetti del suo provvedimento saranno, di fatto, quelli contemplati dall’art. 626 c.p.c., il quale dispone: “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.
In quest’ottica, nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che a seguito alla presentazione di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. n.. 3 del 2012, potesse essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all’immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura avrebbe reso inutile il piano prospettato dal consumatore, con conseguente doverosità della presa d’atto, da parte del giudice dell’esecuzione in corso, della sospensione disposta dal giudice del sovraindebitamento[8].
Altra giurisprudenza di merito ha evidenziato che costituisce causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il giudice dell’esecuzione non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell’art. 623 c.p.c., il provvedimento espresso mediante il quale il giudice della procedura di cui alla legge n. 3 del 2012, di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della presentazione di regolare proposta, pronuncia, ex art 10, il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali[9].
Del resto, essendo ignoto al processo esecutivo un potere sospensivo ed innominato in capo al Giudice dell’esecuzione, si deve ritenere che solo la proposizione di un’opposizione all’esecuzione giustifichi, laddove concorrano gravi motivi, la sospensione ex art. 624 c.p.c. di quel processo.
Tutto ciò implica, nella sostanza, che il creditore non sarà più facoltizzato a soddisfarsi sui cespiti o sui crediti pignorati finché consta la causa di sospensione, senza che, ad ogni modo, siano pregiudicati in qualche misura gli atti compiuti anteriormente al prodursi di questa; essi conserveranno la loro piena efficacia.
In altri termini, il provvedimento sospensivo potrà essere depositato, a cura del debitore resosi parte diligente, nel fascicolo della procedura espropriativa, proprio allo scopo di far constare la sospensione, in attesa che sia definita la procedura di composizione della crisi.
Una volta omologato, l’accordo, ai sensi del comma 2 dell’art. 12-ter, diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura. Dal che si traggono alcune certezze: innanzitutto, quella per cui i creditori aventi causa o titolo posteriore all’accordo non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; in secondo luogo, quella per cui i creditori aventi titolo o causa anteriori al piano, potranno procedere in forza di azioni esecutive soltano allorché il giudice non abbia provveduto a sospenderle ex art. 12-bis comma 2, col decreto di fissazione dell’udienza di omologazione.
In siffatta ipotesi, ove sia disposta la sospensione dell’esecuzione in corso, essa potrà cessare al momento della mancata omologazione del piano; oppure essa perdurerà, in caso di omologazione sino alla completa esecuzione del piano.
È da dire che nel piano del consumatore il blocco delle azioni concerne un segmento temporale alquanto esiguo, il cui margine finale combacia con il momento della convocazione dei creditori, anziché, come nel procedimento di accordo, con la definitività del decreto di omologa.
Per quanto riguarda le espropriazioni intraprese posteriormente alla pronuncia del decreto di apertura, il giudice conserva la medesima discrezionalità che l'art. 12-bis, comma 2 gli attribuisce in rapporto alle esecuzioni pendenti: il giudice potrà provvedere con apposito decreto, qualora investito da un'espressa istanza del debitore.
Ove il giudice disattenda l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso, il debitore è legittimato a reclamare al collegio il provvedimento negativo, nel rispetto della normativa sui procedimenti in camera di consiglio. È conseguente e coerente ritenere la reclamabilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. del provvedimento che definisce il reclamo, attesane la natura decisoria.
- La sospensione in ambito di procedura di liquidazione del patrimonio.
Diversamente dall’accordo e dal piano del consumatore che esibiscono una matrice in senso lato concordataria, la liquidazione riprende il palinsesto del fallimento, facendo fulcro su uno spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio dei debitore ammessi al passivo.
Nella procedura di liquidazione il divieto di azioni esecutive individuali, al pari di quanto accade per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, assume una fisionomia automatica oltre che universale. Recita, infatti, l’art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012: “Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.
Anche in questo caso non sono delineate eccezioni rispetto al quadro d’insieme attinto dalla sospensione.
Si registra, piuttosto, un’incongruenza di previsione normatica, nella misura in cui si fa riferimento ad un momento e ad un istituto processuale che fanno eclatante difetto nel contesto della liquidazione: il legislatore, infatti, dispone espressamente che il divieto vale “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”. Sennonché, la liquidazione non presuppone affatto l’emissione di un provvedimento di omologa, il che vuol dire che quel blocco delle esecuzioni non può non valere per tutta la durata della procedura[10]. In tal senso, una volta decretata l’apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ex. art. 14-quinquies, il liquidatore giudiziario nominato ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente.
Ad ogni buon conto, il divieto del quo comporta che la vendita venga eseguita dal liquidatore a norma dell'art. 14 nonies e che il ricavato della vendita vada distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra quelli che partecipavano all'esecuzione; da qui la possibilità, a nostro avviso, di aprire la procedura anche se l'unico bene è costituito da un immobile già pignorato da qualche creditore.
- L’aggiudicazione anteriore alla sospensione.
L’opzione legislativa per la sospendibilità delle esecuzioni individuali condizionatamente all’emissione della pronuncia del decreto di apertura della procedura di accordo o di piano esclude che la domanda sprovvista dei presupposti o dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 possa interferire con le azioni esecutive individuali.
Solo qualora il giudice del sovraindebitamento abbia aperto la procedura di accordo o quella di piano, con specificazione in questo caso della procedura esecutiva interessata dalla sospensione che ostacola la fattibilità del piano, il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell’art. 623 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione nei cui confronti si palesi una sospensione “ab externo”, riveniente dalla procedura da sovraindebitamento, non può disporre né la vendita, né l’assegnazione, ancorché gli atti esecutivi già compiuti rimangono validi ed efficaci.
Può darsi, tuttavia, il caso in cui il bene sia stato già aggiudicato. È coerente che, in siffatta ipotesi, il giudice dell’esecuzione sottoscriva il decreto di trasferimento, sol che si consideri che l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. contempla l'intangibilità degli effetti sostanziali dell'aggiudicazione.
In altri termini, se nel frangente in cui opera la sospensione l'aggiudicazione del bene dovesse essere già avvenuta, quest’ultima parrebbe dover rimanere in piedi, in virtù dell’ applicazione, sia pure estensiva, dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti". Se l'aggiudicazione resta ferma e valida, è senz’altro ammissibile che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto, non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione. Ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andrà a stretto appannaggio dei creditori.
Per altro verso la sospensione del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso e/o partecipato all'esecuzione singolare.
- La facoltà di subentro nelle procedure esecutive pendenti nel contesto della liquidazione.
Si è detto che l'inciso “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” di cui all’art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012 va sostanzialmente espunto dalla disposizione.
Il dato normativo va allora interpretato come se adottasse la semplice espressione «dal momento dell'apertura della procedura», senza individuare un termine finale del blocco delle azioni esecutive.
Peraltro, a tenore dell’art. 14-novies, comma 2, ultima parte: “Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”. Pertanto, sarà detto organo, a suo grado, a far constare la pendenza della procedura di liquidazione del patrimonio, ottenendo la formale improcedibilità dell’esecuzione o alternativamente a a sostituirsi al creditore procedente nelle esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il ricavato, per poi distribuirlo secondo l’articolazione delle prelazioni prevista dalla legge.
Lo schema è quello dell’art. 107 l. fall.: il liquidatore sceglierà se subentrare nelle procedure pendenti, ovvero se avocare alla sede concorsuale le alienazioni competitive dei cespiti concorsuali.
Ai fini della liquidazione del patrimonio varrà un regime di blocco delle azioni esecutive molto affine a quello dell’art. 168 l. fall, se si considera il dato saliente dell'impossibilità per i creditori, di acquisire diritti di prelazione.
Sembra potersi rilevare che nella procedura di liquidazione il divieto di azioni esecutive è assoluto.
[1] Fabiani, Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non fallibile (l. 27 gennaio 2012, n.3), in Foro it., 2012, V, 96; Giorgetti, Sovraindebitamento. Il procedimento, in Guida dir., n. 13, 14 gennaio 2012, 40 ss.; Trisorio-Liuzzi, Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3), in Giusto proc. civ., 2012, 649 ss.; Di Marzio, Sulla composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento (note a margine dell'AC n. 2364), in Dir. fall. 2010, I, 659.
[2] Pagni, Procedimento e provvedimenti cautelari ed esecutivi, in Fall. 2012, 1063 ss.; Lo Cascio, Il concordato preventivo nel quadro degli istituti di risanamento, in Fall. 2012, 137 ss.
[3] Trib. Cuneo, 25 Marzo 2017.
[4] Su queste tematiche v. segnatamente Farina, Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. le problematiche della domanda e dell'automatic stay, in Dir. Fall., 2017, 1, 43.
[5] Sui profili procedimentali in genere v. Durello, Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., fasc.2, 2014, 651
[6] Trib. Rimini, 15 dicembre 2015, in www.ilcaso.it.
[7] Trib. Firenze, 6 Luglio 2016, in www.ilcaso.it.
[8] Trib. Verona, 14 giugno 2016, in www.ilcaso.it.
[9] Trib. Bari, 19 maggio 2017, in www.unijuris.it: nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza con la quale la debitrice esecutata aveva richiesto a quel giudice, in ragione della presentazione di un’istanza ex l. n. 3 del 2012, di sospendere la procedura esecutiva in corso.
[10] Trib. Livorno, 5 gennaio 2017, in www.ilcaso.it.