REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Scarabello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ritualmente avanti all’allora Tribunale di Mondovì, Alfa nonché Tizio e Caia (questi ultimi in qualità di fideiussori) hanno convenuto in giudizio Beta soc. coop., contestando, con riferimento al rapporto di c/c ordinario distinto dal n. (Omissis): violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; applicazione di interessi indeterminati e/o non approvati per iscritto; illegittima modifica in peius di condizioni contrattuali; usura oggettiva; usura soggettiva; illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto ; illegittima applicazione dei giorni -valuta; illegittimità del recesso e violazione al dovere di correttezza e buona fede; applicazione di competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque non dovuti.
Ciò premesso gli attori concludevano chiedendo, previa CTU e dichiarazione di nullità delle clausole ritenute illegittime, ed accertamento dell’inadempimento della banca convenuta agli obblighi di correttezza e buona fede nonché a quelli contrattuali in relazione alle pratiche contestate, di rideterminare l’importo dare avere fra le parti e condannare la banca convenuta “alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse” per € 26.243,86, oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche eventualmente con compensazione con le somme a credito della banca. Chiedevano inoltre che fosse ordinato alla banca convenuta di provvedere alla corretta segnalazione alla Centrale Rischi; quanto alle fidesiussioni, dichiararne la nullità con la liberazione degli obbligati.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, eccependo - in via pregiudiziale - la carenza di condizioni dell’azione (possibilità giuridica) quanto alla domanda di condanna “ alla restituzione delle somme indebitamente addebitate ” in quanto riferita a rapporto conto ancora aperto alla data di notificazione della citazione; - nel merito, l’infondatezza delle domande attoree (sia ripetitorie che risarcitorie), con conseguente reiezione di ogni domanda nei suoi confronti proposta dagli attori.
Dopo lo scambio di memorie assertorie e istruttorie, veniva disposta ctu contabile, mentre erano rigettava le richieste di prove orali e l’istanza di esibizione ex ar t. 210 cpc degli estratti conto (ritenuta superata dalla produzione documentale di parte convenuta).
Le conclusioni definitive erano precisate alla udienza del 4.10.2016.
2. Inammissibile la domanda attorea relativa alla restituzione della somma di euro 26.243,86 essendo il rapporto ancora in corso e dunque non ancora attuale il diritto del correntista di ripetere somme eventualmente versate in eccesso, non avendo l’attore dimostrato quali rimesse possiedano carattere solutorio e siano dunque immediatamente ripetibili. Sul punto, occorre ricordare Cass. 24418/10 che delinea fra l’altro la ripartizione dell’onere della prova del tipo di rimesse in relazione al conto corrente estinto ovvero ancora in essere. In questo ultimo caso, le sole rimesse di natura solutoria determinano, in quanto eventualmente indebite, un pagamento effettivo – eventualmente ripetibile – e non una mera annotazione (attiva o passiva) su un rapporto di conto corrente, relativamente alla quale non può vantarsi un credito restitutorio attuale in capo al correntista.
Quanto alle restanti eccezioni di parte attrice, occorre evidentemente tener conto degli esiti della CTU disposta nel corso del processo.
In primo luogo, in merito alla CTU, occorre osservare come la stessa sia adeguatamente approfondita e motivata, completa sotto il profilo della documentazione bancaria presa in considerazione per l’elaborazione ed anche per la completa risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
Occorre dunque considerare quale base di partenza per individuare eventuali “numeri” illegittimamente imputati a debito del correntista proprio la consulenza tecnica espletata.
Il CTU conclude, quanto alle censure relative all’applicazione indebita di interessi composti, nel senso della insussistenza di interessi anatocistici rilevanti.
Quanto agli interessi ultralegali, risulta una somma di euro 7258,40 computata a questo titolo senza idoneo supporto contrattuale. Sul punto si rileva che dal tenore dell’atto di citazione emerge come anche questa pattuizione di interessi ultralegali unilateralmente avvenuta da parte della banca è oggetto di contestazione (cfr. pagina 2 punto 6 della citazione), sicchè è corretta la conclusione del CTU sull’onere della prova della comunicazione – per le variazioni unilaterali – che fa capo alla banca.
Quanto a commissioni, oneri, spese ecc. che non risultano correttamente calcolati, il CTU riconosce la somma di euro 51,26.
Quanto a interessi usurari, espungendo dal calcolo del CTU le somme relative alla CMS, emerge un addebito illegittimo per la somma di euro 1647,93.
Quanto alle (contestate) illegittime applicazioni dei “giorni valuta”, premesso che si conviene con la ritenuta nullità della postergazione dell’interesse attivo o dell’antergazione di quello passivo (cfr. Cass. 9695/2011), nella specie risultano erroneamente addebitati a questo titolo euro 376,46 somma che condivisibilmente può ritenersi l’effettiva grandezza della applicazione dei giorni-valuta.
Concludendo, solo le somme oggetto di specifica disamina appena sopra possono ritenersi il frutto di illegittimità contrattuali (euro 9334,00), e le fideiussioni rilasciate da Tizio e Caia saranno parzialmente affette da nullità, relativamente alle sole somme frutto di tali illegittimità.
Le ulteriori domande di parte attrice, (dal “capo” VIII dell’atto di citazione in avanti) sono generiche e indeterminate e appaiono il frutto di una collezione di questioni genericamente applicabili alle cause bancarie, ma non fanno specificamente riferimento al caso contrattuale specificamente dedotto nel presente giudizio.
Le spese di lite, in ragione della sostanziale reciproca soccombenza (le domande di parte attrice sono solo in parte ridotta accolte) vanno compensate interamente, così come quelle di CTU divise in parti uguali fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa domanda o eccezione, dichiara inammissibile la domanda volta a ottenere la condanna della banca convenuta al pagamento di somme indebitamente corrisposte da Alfa srl;
dichiara che il credito del correntista per effetto delle constatate nullità è pari (al momento della proposizione della domanda) alla somma di euro 9334,00;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
pone in capo alle parti nella misura della metà ciascuna le spese di CTU come già liquidate.
Cuneo, 14 marzo 2017, depositato in cancelleria 27/03/2017.
Il Giudice
dott. Massimo Scarabello