TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Il Giudice dell’esecuzione,
esaminata l’istanza depositata in data 14 dicembre 2015 dalla difesa della debitrice esecutata (Omissis) per la declaratoria di sospensione dell’esecuzione de qua;
rilevato che (Omissis) ha dato atto di aver depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege 3/2012;
considerato che il 2° comma, lettera c) dell’art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dalla D.L. 179/2012, sancisce che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”:
considerato che la vendita dei beni immobili staggiti è fissata per il 17/12/2015;
SOSPENDE
La procedura esecutiva de qua fino all’udienza che si terrà in data 5 febbraio 12,302 per la conferma o la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.
Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti ed al delegato.
Rimini, 15/12/2015
Il Giudice dell’esecuzione
Il giudice onorario
Dr. Maria Egle Polchi