La presenza di amianto nell'immobile aggiudicato non rende nullo il decreto di trasferimento

La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di aliud pro alio, con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso considerata nell’ordinanza di vendita, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'aliud pro alio relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).

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