Nell’esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte del processo esecutivo è collegata agli effetti dell’esecuzione, sicché, sia nell’esecuzione per obblighi di fare, sia nell’esecuzione per consegna e rilascio, la parte nei cui confronti va rivolta l’azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione di possesso o di detenzione che gli consente di adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna. Pertanto, soggetto passivo dell’esecuzione per rilascio non può che essere colui che, nel momento in cui la sentenza è eseguita coattivamente, si trova a detenere il bene.