Introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva: è sufficiente l’ordinanza del g.e.

La divisione endoesecutiva, in quanto esito normale del processo di espropriazione di beni indivisi, è ritualmente introdotta con la sola pronuncia dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che la dispone, in esito all’udienza di cui all’art. 600 c.p.c., salva la necessità della notificazione della stessa agli interessati assenti. Ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva, dunque, non sono necessarie la separata notifica e l’iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione.

Tuttavia, se il giudice dell’esecuzione onera una parte di provvedere alla notifica e alla iscrizione a ruolo di un apposito atto di citazione, qualora l’ordinanza non sia stata opposta dimostrandone la lesività di diritti di difesa, alla stessa va prestata ottemperanza.

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