Il giudice dell’opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere
sull’istanza per effetto dell’attuazione del pignoramento o, comunque, dell’avvio dell’azione esecutiva, sicché l’ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 cod. proc. civ. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate.