Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 549 c.p.c., concernente l’ordinanza con cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617, secondo comma, c.p.c. (in motivazione la Suprema Corte ha chiarito che deve proporsi nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione anche l’impugnazione prevista dall’art. 548, secondo comma, c.p.c. concernente l’ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo, nel caso in cui al processo esecutivo siano applicabili le modifiche al citato comma introdotte dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha soppresso le parole «primo comma»).