La mancanza o l’invalidità della notificazione del titolo esecutivo determinano un vizio del processo esecutivo, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario dedurre la specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio. Difatti, la nullità testuale comminata dall’art. 480, comma 2, c.p.c. esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.