Non sono pignorabili le singole rimesse sul conto di tesoreria di un ente locale in anticipazione di cassa

Nell’espropriazione presso terzi eseguita ai danni di un ente locale presso il suo tesoriere in regime di anticipazione di cassa, assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., le rimesse non individuano un'obbligazione cui corrisponde un diritto di credito pignorabile ed assegnabile, tale potendo costituire solo il saldo positivo in ragione dell'unitarietà del rapporto che non permette di scindere, per utilità creditorie distinte come qui quella del creditore pignorante, né prelievi né rimesse né diritti di erogazione corrispondenti, questi ultimi, ad affidamenti.

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