Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare – in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendo prova documentale della legittimazione sostanziale. In particolare, se il debitore contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, è necessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessione dello specifico credito. Nel caso in cui invece si contesti l’inclusione del credito fra quelli effettivamente ceduti, è necessario che il giudice di merito operi un vaglio in concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa, valorizzando gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Nel caso in esame la Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova della inclusione del credito azionato nell’oggetto di una cessione in blocco, non solo la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’individuazione dei crediti ceduti su una pagina web accessibile alle parti che consentiva a parte ricorrente di verificare i dati e contestarli in maniera puntuale).