Per la Corte Costituzionale sono sempre ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. anche nelle controversie in materia di riscossione esattoriale

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Top