Nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare i termini per l'iscrizione a ruolo e per l'istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

II Massima

Le formalità previste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. non hanno rilievo ai fini della conversione degli effetti del sequestro in quelli propri del pignoramento immobiliare, posto che a mente dell’art. 686, comma 1, c.p.c. la conversione è determinata unicamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna; piuttosto, attengono alle modalità attraverso cui il creditore deve (a) dimostrare al Giudice dell’esecuzione e (b) rendere noto ai terzi che si è verificato il presupposto della conversione del sequestro in pignoramento. Ne deriva che il deposito della sentenza di condanna e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro (cfr. art. 679 c.p.c.), lungi dal costituire il dies a quo di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di procedura civile per il compimento degli atti di impulso del processo esecutivo, costituiscono formalità ulteriori e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito.

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