II Massima
Le formalità previste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. non hanno rilievo ai fini della conversione degli effetti del sequestro in quelli propri del pignoramento immobiliare, posto che a mente dell’art. 686, comma 1, c.p.c. la conversione è determinata unicamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna; piuttosto, attengono alle modalità attraverso cui il creditore deve (a) dimostrare al Giudice dell’esecuzione e (b) rendere noto ai terzi che si è verificato il presupposto della conversione del sequestro in pignoramento. Ne deriva che il deposito della sentenza di condanna e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro (cfr. art. 679 c.p.c.), lungi dal costituire il dies a quo di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di procedura civile per il compimento degli atti di impulso del processo esecutivo, costituiscono formalità ulteriori e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito.