A seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, è valido il pignoramento della quota indivisa del diritto di proprietà originariamente appartenente al debitore, anche laddove il terzo sia titolare della restante parte, non avendo il creditore il potere di aggredire esecutivamente anche quest’ultima, ossia l’intero. In tal caso, difettando la pluralità di contitolari del diritto, non potrà tuttavia sospendersi il processo per l’introduzione del giudizio endoesecutivo di divisione, dovendosi invece disporre la vendita della quota indivisa.
Pignoramento presso il proprietario, titolare dell'intero, della quota indivisa originariamente appartenete al debitore revocato: validità dell'atto e conseguenze processuali
Massima a cura di:Giuseppe Lo Presti
Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto