Gestione della divisione endoesecutiva: la soddisfazione del creditore ipotecario del condividente non esecutato

Massima a cura di:
Chiara Cutolo
Giudice del Tribunale di Bari

In caso di vendita del compendio staggito in sede di divisione endoesecutiva, il creditore ipotecario del comproprietario in bonis ha diritto alla conservazione della garanzia (v. art. 2825, co. 3, c.c.), pertanto occorrendo preservare tale garanzia sul ricavato destinato altrimenti ai condividenti.
E’ rimessa alla fase distributiva del giudizio endoesecutivo l’effettiva percezione dell’incasso, ove consti la rituale introduzione di procedura esecutiva nei confronti dei comproprietari in bonis nelle forme del pignoramento presso terzi (cfr. Cass., n. 8877/2020) nel caso in cui il debito sia già scaduto, altrimenti dovendo il giudice della divisione, al cospetto di credito ipotecario non ancora scaduto, accantonare l’importo e costituire deposito di garanzia, vincolato fino al momento della scadenza (arg. ex art. 2803 c.c.).

  

 

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