L'aggiudicatario ha onere di impugnare i provvedimenti del g.e. ex art. 617 c.p.c., altrimenti restando nella discrezionalità del medesimo giudice la possibilita’ di modificare/revocare le precedenti statuizioni per motivi di diritto od opportunità nei limiti di cui all’art. 487 c.p.c.

L’aggiudicatario che intenda ottenere una riforma del provvedimento del giudice dell’esecuzione può avvalersi della richiesta di revoca di cui all’art. 487 c.p.c. e/o dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., mezzo di impugnazione che compete anche a tale soggetto sebbene non propriamente “parte” del processo esecutivo e che deve essere impiegato entro il termine decadenziale prescritto dalla norma; ne consegue che – una volta che il giudice abbia respinto una prima richiesta di revoca o modifica di un proprio provvedimento senza che l’aggiudicatario abbia proposto opposizione agli atti esecutivi – è inammissibile la reiterazione della medesima istanza ai sensi dell’art. 487 c.p.c., poiché la situazione processuale determinata dal provvedimento, la cui revoca è stata rifiutata, si è già consolidata per effetto della mancata opposizione.

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