Non può essere dedotta innanzi al G.E. (adito ex comb. disp. artt. 615 c.p.c. e 57, d.p.r. n. 602 del 1973 come risultante all’esito di Corte Cost. 31.5.2018, n. 114) la prescrizione maturata nel periodo intercorrente fra la notifica della cartella ed il successivo avviso di mora, notificato all’opponente.
Tale eccezione, infatti, va proposta innanzi alla Commissione tributaria attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento ed è solo in detta sede che il debitore può chiedere ed ottenere un provvedimento di sospensione.