L’art. 26-bis, comma 1, c.p.c., come modificato per effetto della l. n. 206 del 2021, secondo cui per i procedimenti espropriativi di crediti ivi contemplati è competente il Tribunale distrettuale ove ha domicilio o sede il creditore, va applicato alle esecuzioni intraprese verso qualsiasi amministrazione pubblica ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e quindi anche alle amministrazioni comunali, così dovendo intendersi l’immutato riferimento, posto in apertura della disposizione, alle “pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, quinto comma”; ne consegue che la tesi “riduttiva”, che vorrebbe circoscrivere l’applicazione della norma alle sole amministrazioni che si servono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa siccome reca con sé l’inconveniente di lasciare “non normato” il criterio di radicamento della competenza dell’espropriazione forzata di crediti (con buona approssimazione) per tutte le amministrazioni diverse da quelle Statali; invero, va escluso che il criterio di competenza per tali fattispecie possa essere rinvenuto - per così dire, in via residuale - nel secondo comma dell’art. 26-bis c.p.c. e ciò per due precise ragioni testuali: a) resta fermo l’incipit “onnicomprensivo” del primo comma dell’art. 26-bis (non intaccato dalla Riforma); b) il secondo comma si applica “fuori dai casi di cui al primo comma”.