In sede di opposizione all’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero di crediti di natura tributaria si deve ritenere che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, siano deducibili innanzi al G.E. i fatti estintivi dei suddetti crediti che non siano deducibili innanzi alle Commissioni tributarie. In particolare, quanto alla prescrizione, se è maturata dopo la notifica della cartella ma prima dell’avviso di mora, essa va dedotta in sede di impugnazione di tale atto (se conosciuto); se è maturata dopo l’avviso di mora, l’unica sede in cui tale fatto (estintivo del diritto di procedere in via esecutiva) potrà essere eccepito è l’opposizione all’esecuzione e l’inammissibilità di tale azione si tradurrebbe in un intollerabile vuoto di tutela (vuoto che, appunto, l’intervento manipolativo della Corte è diretto, evidentemente, a colmare).