Eredità accettata con beneficio d’inventario – Rinuncia successiva al beneficio da parte di uno dei coeredi – Pendenza di liquidazione concorsuale ex art. 503 cod. civ. – Improcedibilità dell’esecuzione promossa dal creditore personale dell’erede rinunciante al beneficio – Esclusione

Nel caso di successione ereditaria oggetto di accettazione con beneficio d’inventario a cura di una pluralità di eredi, qualora uno degli eredi rinunci successivamente al suddetto beneficio, è legittima – pur in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata ai
sensi dell’art. 503 cod. civ. – l’azione esecutiva promossa dal creditore particolare dell’erede rinunciante al beneficio, atteso che, da un lato, con siffatta rinuncia si determina la confusione dei patrimoni in relazione alla posizione del debitore-erede, nonché, dall’altro lato, i creditori dell’eredità beneficiata conservano una pluralità di strumenti a tutela delle proprie ragioni (e, segnatamente, la domanda per la separazione ex art. 512 cod. civ.; la facoltà di intervento nell’esecuzione promossa nei confronti dell’erede rinunciante al beneficio; l’azione revocatoria avverso la dichiarazione di rinuncia al beneficio).

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