In tema di competenza per territorio sulla domanda di esecuzione di un provvedimento di sequestro conservativo di crediti, trova applicazione la disciplina ordinaria prevista per l’espropriazione presso terzi; invero, il richiamo alle norme del pignoramento presso terzi contenuto nell’art. 678 c.p.c. ha carattere “sistematico” e comprende anche la disposizione del vigente art. 26-bis, secondo comma, c.p.c., con conseguente superamento – per sostanziale incompatibilità – dell’originaria previsione dell’art. 678, primo comma, secondo periodo, c.p.c. nella parte in cui fa riferimento al tribunale “del luogo di residenza del terzo”; ne discende che la competenza per territorio deve essere tendenzialmente individuata sulla scorta del “foro del debitore” (e, quindi, del soggetto destinatario della domanda di sequestro).