La competenza per territorio per l’esecuzione del sequestro conservativo di crediti

In tema di competenza per territorio sulla domanda di esecuzione di un provvedimento di sequestro conservativo di crediti, trova applicazione la disciplina ordinaria prevista per l’espropriazione presso terzi; invero, il richiamo alle norme del pignoramento presso terzi contenuto nell’art. 678 c.p.c. ha carattere “sistematico” e comprende anche la disposizione del vigente art. 26-bis, secondo comma, c.p.c., con conseguente superamento – per sostanziale incompatibilità – dell’originaria previsione dell’art. 678, primo comma, secondo periodo, c.p.c. nella parte in cui fa riferimento al tribunale “del luogo di residenza del terzo”; ne discende che la competenza per territorio deve essere tendenzialmente individuata sulla scorta del “foro del debitore” (e, quindi, del soggetto destinatario della domanda di sequestro).

 

Riferimenti Normativi

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