Il merito di una opposizione esecutiva si intende tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio assegnato dal G.E. la parte interessata abbia notificato l’atto di citazione, ove il giudizio soggiaccia al rito ordinario, ovvero abbia depositato il ricorso, ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro, non avendo rilievo, ai fini suddetti, la data di iscrizione a ruolo della causa; non può condurre ad una diversa conclusione il riferimento, contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c., alla “previa iscrizione a ruolo” che ha il solo fine di chiarire che la parte interessata ha l’onere di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva.