Sulla non applicabilità dei principi affermati dalla CGUE, 17.5.2023 SPV Project all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di rituale opposizione, poi respinta

Nel caso in cui il debitore contesti la validità del contratto posto alla base della emissione di un decreto ingiuntivo sulla cui scorta il creditore sia intervenuto nell’ambito di una procedura esecutiva e tale decreto ingiuntivo sia stato oggetto di rituale opposizione (completamente respinta) non sono invocabili i principi di cui alla pronuncia resa dalla CGUE in data 17.5.2022, sul caso SPV Project, posto che i medesimi sono relativi all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione sul carattere non vessatorio delle clausole del contratto sottostante e non sia stato oggetto di opposizione, la tutela del consumatore potendo trovare spazio, in tale specifico caso, malgrado la formazione di un giudicato implicito; tale lettura trova conferma nella pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9479/2023) hanno inteso dar corso alla predetta giurisprudenza unitaria, nel quadro dei principi processuali di diritto interno, ove il rimedio appropriato per la tutela del consumatore sarà, nella descritta ipotesi, rappresentato dall’opposizione c.d. tardiva a decreto ingiuntivo.

Riferimenti Normativi

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