Atteso che la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento ponendosi come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene, è necessario ma anche sufficiente che al deposito della relativa nota si proceda entro il termine perentorio per il deposito della documentazione ipotecastale previsto dall’art. 567, comma 2, c.p.c.