Allorché il giudice rilevi la sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pignoramento, deve dare atto dell’intervenuta estinzione della procedura e astenersi dal compimento di qualunque atto esecutivo, ivi compreso il decreto di trasferimento del bene che sia stato aggiudicato dopo la produzione dell’effetto estintivo. Le somme versate a titolo di cauzione, saldo prezzo e spese devono essere restituite all’aggiudicatario.
Le restanti somme ricavate nel corso della procedura devono essere consegnate a chi ha subito l’espropriazione.