La individuazione del prezzo di vendita è rimessa unicamente al giudice dell’esecuzione (art. 568 c.p.c.), il quale non è vincolato al prezzo di stima individuato dall’esperto stimatore, potendo, per converso, determinarlo valorizzando altri ed ulteriori circostanze di fatto (per esempio, la occupazione dell’immobile, anche temporanea, la più rapida allocazione del bene nel mercato, la ragionevole durata del processo esecutivo, la riduzione del valore di mercato per l’assenza della garanzia per vizi, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso).