In tema di impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, la speciale protezione normativa che l’art. 1923 c.c. appresta al risparmio previdenziale – speciale in quanto derogatoria rispetto al normale regime della responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. – in tanto si giustifica in quanto l’operazione negoziale posta in essere dalle parti corrisponda, nella sostanza oltre che nella forma, alla fattispecie considerata dal codice; qualora la componente speculativo-finanziaria della polizza sia tale da non garantire la restituzione, almeno, del capitale versato e un rendimento minimo e addossi il rischio dell’investimento interamente a carico dell’assicurato, ciò determina un evidente sviamento della funzione, in tesi, previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita che osta alla sua qualificazione in conformità al nomen ad esso attribuito e alla stessa applicazione del relativo regime di impignorabilità