In tema di fondo patrimoniale, in caso di debito contratto nell’esercizio dell’attività professionale di uno dei coniugi, alla luce dell’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia con i proventi dell’attività lavorativa, il divieto di esecuzione sui beni del fondo opera a condizione che il debitore dimostri in concreto, sul piano oggettivo, che i proventi della propria attività professionale non sono destinati ad alimentare il bilancio familiare, assolvendo in altro modo all’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. e che in tal senso è stato concordato l’indirizzo della vita familiare e, sul piano soggettivo, che il creditore fosse consapevole di contrarre con un debitore operante per scopi estranei alle esigenze familiari.