Il sequestro ex art. 686 c.p.c. è una misura cautelare che può dare luogo al (o essere convertita in) pignoramento. Detto pignoramento è condizionato alla emissione della sentenza di condanna resa in favore del creditore sequestrante il quale dovrà, ai sensi dell’art. 156 d.a. al c.p.c. ed a pena d’inefficacia del pignoramento medesimo, procedere al deposito della sentenza in cancelleria (unitamente all’iscrizione a ruolo) ed all’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del sequestro conservativo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Curati gli adempimenti processuali prescritti dall’art. 156 d.a. al c.p.c. e, in particolare, il deposito della sentenza in uno all’iscrizione a ruolo del procedimento, solo da questo momento decorreranno gli altri termini previsti dalla legge per dare impulso alla procedura esecutiva (497, 498, 567 c.p.c. etc.).