Il creditore che abbia introdotto una procedura esecutiva poi sospesa (improseguibilità) in virtù dell’omologa di una proposta di accordo (ex art. 12 l. n. 3/2012) può riassumere la procedura esecutiva nelle forme di cui all’art. 627 c.p.c. a seguito della chiusura della procedura di sovraindebitamento.