Mediante l’istituto del trust è possibile sia trasferire un bene ad un soggetto, il trustee, che ne acquisisce la titolarità con obbligo di gestione secondo il vincolo fiduciario posto dal disponente, sia costituire un patrimonio separato senza effetto traslativo (trust autodichiarato); l’opponibilità alla procedura esecutiva del conferimento del bene in trust segue il criterio della priorità della trascrizione (2914 c.c.). Tuttavia risulta inopponibile al pignoramento la trascrizione del conferimento/segregazione del bene in trust ove l’atto sia stato trascritto nei confronti del trust anziché del trustee.