La procedura di riscossione coattiva può essere legittimamente svolta nei confronti del garante del debitore principale, purché sia fondata, ex art. 474 c.p.c., su un autonomo titolo esecutivo, che non può essere costituito dal negozio di fideiussione, salva l’ipotesi in cui lo stessa assuma la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.