Il termine per il versamento del saldo prezzo non è soggetto a sospensione feriale.
Militano in questo senso i seguenti argomenti: a) il versamento del saldo prezzo costituisce attività essenzialmente rimessa ad un terzo, onde non si ravvisa la necessità di assicurare a tale soggetto un periodo di sospensione previsto dalla legge ad altri fini; b) il termine in questione non ha natura processuale, dato che i termini processuali sono quelli che disciplinano gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività giurisdizionale, laddove, nel caso di specie, viene in rilievo un’attività materiale compiuta da un terzo.
Se l’ordinanza di vendita prevede che il termine non sia soggetto a sospensione feriale, la suddetta conclusione appare a maggior ragione necessitata, atteso che va garantita la parità delle condizioni tra gli interessati alla vendita e la loro immutabilità, avuto riguardo alle previsioni della lex specialis del procedimento liquidatorio.